CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 30259 depositata il 25 novembre 2024 – L’art. 2 della legge n. 297 del 1982 e l’art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (che istituiscono e regolano il Fondo di Garanzia presso l’Inps) si riferiscono all’ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile e in cui la domanda d’insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poiché il TFR diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per TFR fino al momento della cessione d’azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l’Inps, che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per TFR, sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia della legge n. 297 del 1982, art. 2
L’art. 2 della legge n. 297 del 1982 e l’art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 (che istituiscono e regolano il Fondo di Garanzia presso l’Inps) si riferiscono all’ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile e in cui la domanda d’insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poiché il TFR diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per TFR fino al momento della cessione d’azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l’Inps, che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per TFR, sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia della legge n. 297 del 1982, art. 2