LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28391 depositata il 5 novembre 2024 – Licenziamento disciplinare illegittimo se basato sulla mancata presentazione del certificato di guarigione in quanto il prestatore non ha l’onere di munirsi di tale certificato, non esistendo alcuna norma di legge in tal senso

Licenziamento disciplinare illegittimo se basato sulla mancata presentazione del certificato di guarigione in quanto il prestatore non ha l'onere di munirsi di tale certificato, non esistendo alcuna norma di legge in tal senso

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29117 depositata il 12 novembre 2024 – In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione

In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28814 depositata l’ 8 novembre 2024, n. 28814 – La sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate; la tipizzazione dei motivi di ricorso comporta, infatti, che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione all’impugnazione di legittimità, nel senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzato con l’espressione della cd. duplice specificità, essendo onere del ricorrente argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge; invece la promiscuità della formulazione delle censure “avviluppa gli asseriti vizi strutturali della motivazione, ma anche l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge sostanziale e processuale”

La sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate; la tipizzazione dei motivi di ricorso comporta, infatti, che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione all'impugnazione di legittimità, nel senso particolarmente rigoroso e pregnante, sintetizzato con l'espressione della cd. duplice specificità, essendo onere del ricorrente argomentare la sussunzione della censura formulata nella specifica previsione normativa alla stregua della tipologia dei motivi di ricorso tassativamente stabiliti dalla legge; invece la promiscuità della formulazione delle censure “avviluppa gli asseriti vizi strutturali della motivazione, ma anche l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge sostanziale e processuale”

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28384 depositata il 5 novembre 2024 – La normativa che ha imposto, per le dimissioni, una determinata forma non altera la natura dell’atto di dimissioni come negozio unilaterale recettizio, ma richiede – ai fini dell’efficacia dell’atto – il rispetto di determinate forme (di natura telematica), salvo che le dimissioni (e la risoluzione consensuale) intervengano in sede assistita o avanti alla Commissione di certificazione

La normativa che ha imposto, per le dimissioni, una determinata forma non altera la natura dell’atto di dimissioni come negozio unilaterale recettizio, ma richiede – ai fini dell’efficacia dell’atto – il rispetto di determinate forme (di natura telematica), salvo che le dimissioni (e la risoluzione consensuale) intervengano in sede assistita o avanti alla Commissione di certificazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 28657 depositata il 7 novembre 2024 – Le cosiddette clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere la prestazione lavorativa dedotta in un contratto part time, sono illegittime, atteso che l’esigenza della previa pattuizione bilaterale della riduzione di orario comporta – stante la ratio dell’art. 5 della legge n. 863 del 1984 – che, se le parti concordano per un orario giornaliero inferiore a quello ordinario, di tale orario debba essere determinata la collocazione nell’arco della giornata e che, se parimenti le parti convengono che l’attività debba svolgersi solo in alcuni giorni della settimana o del mese, anche la distribuzione di tali giornate lavorative sia previamente stabilita

Le cosiddette clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere la prestazione lavorativa dedotta in un contratto part time, sono illegittime, atteso che l’esigenza della previa pattuizione bilaterale della riduzione di orario comporta – stante la ratio dell’art. 5 della legge n. 863 del 1984 – che, se le parti concordano per un orario giornaliero inferiore a quello ordinario, di tale orario debba essere determinata la collocazione nell’arco della giornata e che, se parimenti le parti convengono che l’attività debba svolgersi solo in alcuni giorni della settimana o del mese, anche la distribuzione di tali giornate lavorative sia previamente stabilita

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28644 depositata il 7 novembre 2024 – I professionisti sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa ed é escluso che la soglia indicata sia una fascia di esenzione della contribuzione applicabile in ogni caso, costituendo invece solo uno dei tanti parametri utilizzabili per la verifica dell’abitualità (o dell’assenza dell’abitualità) dell’esercizio dell’attività professionale

I professionisti sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa ed é escluso che la soglia indicata sia una fascia di esenzione della contribuzione applicabile in ogni caso, costituendo invece solo uno dei tanti parametri utilizzabili per la verifica dell’abitualità (o dell’assenza dell’abitualità) dell’esercizio dell’attività professionale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28326 depositata il 4 novembre 2024 – Ai fini della determinazione dei premi per l’assicurazione infortunistica a carico del datore di lavoro, la transazione conclusa in sede di surroga tra l’Inail e il responsabile dell’infortunio per un ammontare inferiore rispetto alla misura del danno subito non incide riduttivamente sui tassi di premio per l’intero ammontare del danno ove risulti, con valutazione “ex ante” che tenga conto della ragionevolezza e della convenienza della transazione in relazione al grado di incertezza circa il prevedibile esito della lite, che l’istituto stesso, nell’addivenire alla transazione abbia agito con la diligenza del buon padre di famiglia

Ai fini della determinazione dei premi per l'assicurazione infortunistica a carico del datore di lavoro, la transazione conclusa in sede di surroga tra l'Inail e il responsabile dell'infortunio per un ammontare inferiore rispetto alla misura del danno subito non incide riduttivamente sui tassi di premio per l'intero ammontare del danno ove risulti, con valutazione "ex ante" che tenga conto della ragionevolezza e della convenienza della transazione in relazione al grado di incertezza circa il prevedibile esito della lite, che l'istituto stesso, nell'addivenire alla transazione abbia agito con la diligenza del buon padre di famiglia

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 28531 depositata il 6 novembre 2024 – A decorrere dall’entrata in vigore della n. 88 del 1989 la classificazione dei datori di lavoro operata dall’Inps sulla scorta dei criteri dettati dall’art. 49 della stessa legge ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali e, quindi, anche ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

A decorrere dall'entrata in vigore della n. 88 del 1989 la classificazione dei datori di lavoro operata dall'Inps sulla scorta dei criteri dettati dall'art. 49 della stessa legge ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali e, quindi, anche ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

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