LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26446 depositata il 10 ottobre 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma ricomprende qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione e il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel quadro dell’organizzazione aziendale

In tema di licenziamento disciplinare, la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma ricomprende qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione e il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel quadro dell'organizzazione aziendale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26153 depositata il 7 ottobre 2024 – In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con la quale viene riempita di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.; l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi integranti il parametro normativo costituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici

In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con la quale viene riempita di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.; l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi integranti il parametro normativo costituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26147 depositata il 7 ottobre 2024 – Nel caso di contratti a termine ripetuti senza soluzione di continuità, se il primo della serie viene dichiarato illegittimo, con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, la stipulazione degli altri contratti a termine non incide sulla già intervenuta trasformazione del rapporto a meno che non risulti provata la esplicita volontà dei contraenti di risolvere il precedente rapporto a tempo indeterminato e di costituirne uno nuovo, cioè di porre in essere una novazione contrattuale, di cui vanno accertati gli estremi

Nel caso di contratti a termine ripetuti senza soluzione di continuità, se il primo della serie viene dichiarato illegittimo, con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, la stipulazione degli altri contratti a termine non incide sulla già intervenuta trasformazione del rapporto a meno che non risulti provata la esplicita volontà dei contraenti di risolvere il precedente rapporto a tempo indeterminato e di costituirne uno nuovo, cioè di porre in essere una novazione contrattuale, di cui vanno accertati gli estremi

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 26634 depositata il 14 ottobre 2024 – Il periodo di comporto per la lavoratrice, in regime di tempo parziale verticale al 50%, deve essere determinato in un numero massimo di giorni di calendario non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare

Il periodo di comporto per la lavoratrice, in regime di tempo parziale verticale al 50%, deve essere determinato in un numero massimo di giorni di calendario non superiore alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25729 depositata il 26 settembre 2024 – Non è possibile licenziare un dirigente (…) sulla base della sola giustificatezza, diversamente non ci sarebbe affatto bisogno di richiamare giusta causa e giustificato motivo, perché basterebbe ampiamente la prima, che ricomprende fattispecie molto più ampie

Non è possibile licenziare un dirigente (…) sulla base della sola giustificatezza, diversamente non ci sarebbe affatto bisogno di richiamare giusta causa e giustificato motivo, perché basterebbe ampiamente la prima, che ricomprende fattispecie molto più ampie

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26149 depositata il 7 ottobre 2024 – L’onere di contestazione non può dirsi assolto attraverso l’insinuazione del dubbio di esistenza del fatto storico, occorrendo, ai fini del requisito di specificità prescritto dagli artt. 416 e 115 c.p.c., la chiara negazione del fatto storico e non essendo sufficiente nemmeno la generica deduzione di assenza di prova

L’onere di contestazione non può dirsi assolto attraverso l’insinuazione del dubbio di esistenza del fatto storico, occorrendo, ai fini del requisito di specificità prescritto dagli artt. 416 e 115 c.p.c., la chiara negazione del fatto storico e non essendo sufficiente nemmeno la generica deduzione di assenza di prova

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26147 depositata il 7 ottobre 2024 – Nel caso di contratti a termine ripetuti senza soluzione di continuità, se il primo della serie viene dichiarato illegittimo, con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, la stipulazione degli altri contratti a termine non incide sulla già intervenuta trasformazione del rapporto a meno che non risulti provata la esplicita volontà dei contraenti di risolvere il precedente rapporto a tempo indeterminato e di costituirne uno nuovo, cioè di porre in essere una novazione contrattuale, di cui vanno accertati gli estremi

Nel caso di contratti a termine ripetuti senza soluzione di continuità, se il primo della serie viene dichiarato illegittimo, con conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, la stipulazione degli altri contratti a termine non incide sulla già intervenuta trasformazione del rapporto a meno che non risulti provata la esplicita volontà dei contraenti di risolvere il precedente rapporto a tempo indeterminato e di costituirne uno nuovo, cioè di porre in essere una novazione contrattuale, di cui vanno accertati gli estremi

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