LAVORO – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 14288 depositata il 22 maggio 2024 – Obbligo di assunzione a carico dell’impresa subentrata nell’appalto sulla base del capitolato d’appalto. Tale diritto del lavoratore non può essere vanificata dal dato formale della mancata inclusione del suo nominativo nell’elenco previsto dal capitolato speciale dell’appalto

Obbligo di assunzione a carico dell'impresa subentrata nell’appalto sulla base del capitolato d’appalto. Tale diritto del lavoratore non può essere vanificata dal dato formale della mancata inclusione del suo nominativo nell’elenco previsto dal capitolato speciale dell’appalto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25970 depositata il 3 ottobre 2024 – L’art. 1676 c.c., applicabile anche ai contratti di opere pubbliche, attribuisce ai dipendenti dell’appaltatore un’azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto in conseguenza della prestazione dell’attività svolta per l’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato; la norma prevede una solidarietà passiva tra l’appaltatore ed il committente, che rimane comunque estraneo al rapporto di lavoro

L'art. 1676 c.c., applicabile anche ai contratti di opere pubbliche, attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore un'azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto in conseguenza della prestazione dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato; la norma prevede una solidarietà passiva tra l'appaltatore ed il committente, che rimane comunque estraneo al rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25734 depositata il 26 settembre 2024 – E’ riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte Costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta o riproposta dall’interessato ed anche prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo

E' riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte Costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta o riproposta dall’interessato ed anche prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25419 depositata il 23 settembre 2024 – Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto soggettivo del vincitore del pubblico concorso è pur sempre subordinato alla permanenza, all’atto del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso, sicché, in ipotesi di “ius superveniens”, la P.A. ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di personale, come valutate prima della modifica del quadro normativo

Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto soggettivo del vincitore del pubblico concorso è pur sempre subordinato alla permanenza, all’atto del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso, sicché, in ipotesi di “ius superveniens”, la P.A. ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di personale, come valutate prima della modifica del quadro normativo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 26320 depositata il 9 ottobre 2024 – La disciplina di cui all’art. 2103 c. c., secondo la quale possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento o della retribuzione nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità, o al miglioramento delle condizioni di vita nelle sedi di cui all’art. 2113 c.c., ricomprende tutte le ipotesi di accordo per la riduzione della retribuzione, anche senza mutamento di mansioni o di livello di inquadramento

La disciplina di cui all'art. 2103 c. c., secondo la quale possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento o della retribuzione nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità, o al miglioramento delle condizioni di vita nelle sedi di cui all'art. 2113 c.c., ricomprende tutte le ipotesi di accordo per la riduzione della retribuzione, anche senza mutamento di mansioni o di livello di inquadramento

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 26181 depositata il 7 ottobre 2024 – L’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato deve intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l’inserimento del dipendente nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto

L'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato deve intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l'inserimento del dipendente nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 26071 depositata il 4 ottobre 2024 – Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano in primo luogo le regole speciali previste dalla legge n. 142/2001 ed in secondo luogo le comuni regole previste dalle altre leggi di disciplina del lavoro in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore per come delineata dalla legge medesima. Nessuna incompatibilità sussiste ai fini del riconoscimento al socio   lavoratore   di   cooperativa   con contratto di  lavoro subordinato del diritto al trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.

Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano in primo luogo le regole speciali previste dalla legge n. 142/2001 ed in secondo luogo le comuni regole previste dalle altre leggi di disciplina del lavoro in quanto compatibili con la posizione di socio lavoratore per come delineata dalla legge medesima. Nessuna incompatibilità sussiste ai fini del riconoscimento al socio   lavoratore   di   cooperativa   con contratto di  lavoro subordinato del diritto al trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25967 depositata il 3 ottobre 2024 – In tema di ricorso per Cassazione, il vizio di violazione di norma di legge o di clausola dei contratti o accordi nazionali collettivi di lavoro (ipotesi parificata sul piano processuale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40, a quella delle norme di diritto) consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge o di contratto collettivo e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa

In tema di ricorso per Cassazione, il vizio di violazione di norma di legge o di clausola dei contratti o accordi nazionali collettivi di lavoro (ipotesi parificata sul piano processuale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40, a quella delle norme di diritto) consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge o di contratto collettivo e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa

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