CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26069 depositata il 4 ottobre 2024 – La data di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia deve essere fissata dalla data della domanda amministrativa laddove l’assicurato abbia inteso avvalersi della facoltà di cui all’art 3 del d.m. n. 262 del 1996, in virtù della quale gli iscritti alla gestione separata possono chiedere, nell’ambito di detta gestione ed al fine di ottenere una pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso l’AGO e non, come riconosciuto dalla Corte di merito, in base all’art. 6 della legge n. 155 del 1981
La data di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia deve essere fissata dalla data della domanda amministrativa laddove l’assicurato abbia inteso avvalersi della facoltà di cui all'art 3 del d.m. n. 262 del 1996, in virtù della quale gli iscritti alla gestione separata possono chiedere, nell'ambito di detta gestione ed al fine di ottenere una pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso l'AGO e non, come riconosciuto dalla Corte di merito, in base all'art. 6 della legge n. 155 del 1981