LAVORO – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 18892 depositata il 10 luglio 2024 – Alla declaratoria di illegittimità di un licenziamento, con il conseguente ordine di reintegrazione, il datore di lavoro ottemperi innanzitutto con il riammettere il lavoratore nella stessa sede di lavoro nella quale questi operava all’atto dell’illegittimo licenziamento; salvo disporre successivamente il suo trasferimento nel concorso delle condizioni richieste dalla legge

Alla declaratoria di illegittimità di un licenziamento, con il conseguente ordine di reintegrazione, il datore di lavoro ottemperi innanzitutto con il riammettere il lavoratore nella stessa sede di lavoro nella quale questi operava all'atto dell'illegittimo licenziamento; salvo disporre successivamente il suo trasferimento nel concorso delle condizioni richieste dalla legge

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20598 depositata il 24 luglio 2024 – Il giudizio di cassazione è, infatti, un giudizio a “critica vincolata”; conseguentemente deve esserci uno specifico raffronto tra la ratio decidendi del gravato provvedimento ed il contenuto delle disposizioni oggetto delle asserite violazioni, pena l’inammissibilità della censura

Il giudizio di cassazione è, infatti, un giudizio a “critica vincolata”; conseguentemente deve esserci uno specifico raffronto tra la ratio decidendi del gravato provvedimento ed il contenuto delle disposizioni oggetto delle asserite violazioni, pena l’inammissibilità della censura

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20218 depositata il 22 luglio 2024 – L’omessa riproduzione – nemmeno per stralci o passaggi di interesse – in maniera adeguata e sufficiente degli scritti difensivi della società, in spregio al requisito dell’esposizione del fatto processuale imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. circa le contestazioni mosse: dal che resta preclusa alla Corte la possibilità di riscontrare la loro natura

L’omessa riproduzione - nemmeno per stralci o passaggi di interesse - in maniera adeguata e sufficiente degli scritti difensivi della società, in spregio al requisito dell’esposizione del fatto processuale imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. circa le contestazioni mosse: dal che resta preclusa alla Corte la possibilità di riscontrare la loro natura

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20549 depositata il 24 luglio 2024 – Sebbene nominato come errore di fatto, l’errore nella valutazione degli atti processuali sottoposti al controllo della Corte di cassazione, è errore di giudizio e non di fatto, risolvendosi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali

Sebbene nominato come errore di fatto, l’errore nella valutazione degli atti processuali sottoposti al controllo della Corte di cassazione, è errore di giudizio e non di fatto, risolvendosi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20361 depositata il 23 luglio 2024 – È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito

È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20342 depositata il 23 luglio 2024 – Spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni

Spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 19391 depositata il 15 luglio 2024 – Il lavoratore, in ottemperanza dell’obbligo di fedeltà e dei principi generali di correttezza e buona fede, deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dal suddetto art. 2105, ma anche da qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le sue possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto

Il lavoratore, in ottemperanza dell'obbligo di fedeltà e dei principi generali di correttezza e buona fede, deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dal suddetto art. 2105, ma anche da qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le sue possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19863 depositata il 18 luglio 2024 – Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione del preciso obbligo di legge costituzionalmente imposto (art. 116 Cost.) e cioè dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata

Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione del preciso obbligo di legge costituzionalmente imposto (art. 116 Cost.) e cioè dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata

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