LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19708 depositata il 17 luglio 2024 – La mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento

La mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19755 depositata il 17 luglio 2024 – Non può essere oggetto di censura in sede di legittimità il determinarsi di una difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione

Non può essere oggetto di censura in sede di legittimità il determinarsi di una difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18390 depositata il 5 luglio 2024 – La prestazione lavorativa, svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali protrattasi per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'”an” in quanto lesione del diritto garantito dall’art. 36 Cost., mentre, ai fini della determinazione del “quantum”, occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento “de qua”, da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale”

La prestazione lavorativa, svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali protrattasi per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'"an" in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre, ai fini della determinazione del "quantum", occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua", da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale”

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 16618 depositata il 14 giugno 2024 – La sentenza passata in giudicato sul diritto al risarcimento del danno da ritardata assunzione condizionerebbe il giudizio sul diritto all’assunzione, in quanto coprendo il dedotto e il deducibile

La sentenza passata in giudicato sul diritto al risarcimento del danno da ritardata assunzione condizionerebbe il giudizio sul diritto all’assunzione, in quanto coprendo il dedotto e il deducibile

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 19765 depositata il 17 luglio 2024 – Quando il rapporto assicurativo sia iniziato in epoca precedente all’entrata in vigore del d.lgs. nr.182 del 1997 e proseguito nel vigore del d.lgs. nr.182 del 1997 fino al pensionamento, il periodo antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. nr.182 del 1997 non è da inserire in alcun gruppo, tra quelli dell’art.2, co.1, d.lgs. nr.182 del 1997, ai fini del giudizio di maggiore anzianità contributiva di cui all’art.2, co.4, d.lgs. nr.182 del 1997

Quando il rapporto assicurativo sia iniziato in epoca precedente all’entrata in vigore del d.lgs. nr.182 del 1997 e proseguito nel vigore del d.lgs. nr.182 del 1997 fino al pensionamento, il periodo antecedente l’entrata in vigore del d.lgs. nr.182 del 1997 non è da inserire in alcun gruppo, tra quelli dell’art.2, co.1, d.lgs. nr.182 del 1997, ai fini del giudizio di maggiore anzianità contributiva di cui all’art.2, co.4, d.lgs. nr.182 del 1997

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 19354 depositata il 15 luglio 2024 – In tema di somministrazione di lavoro, la causale giustificativa indicata in “punte di intensa attività derivanti dalla acquisizione di commesse che prevedono inserimento in reparto produttivo” è assistita da un grado di specificità sufficiente a soddisfare il requisito di forma sancito dall’art. 21, primo comma, lett. c) del d.lgs. 9 ottobre 2003, n. 276, fermo restando l’onere per l’utilizzatore di fornire la prova dell’effettiva esistenza delle ragioni giustificative in caso di contestazione

In tema di somministrazione di lavoro, la causale giustificativa indicata in “punte di intensa attività derivanti dalla acquisizione di commesse che prevedono inserimento in reparto produttivo” è assistita da un grado di specificità sufficiente a soddisfare il requisito di forma sancito dall'art. 21, primo comma, lett. c) del d.lgs. 9 ottobre 2003, n. 276, fermo restando l'onere per l'utilizzatore di fornire la prova dell'effettiva esistenza delle ragioni giustificative in caso di contestazione

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