LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22186 depositata il 6 agosto 2024 – Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’art. 3 della legge n. 604/1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali – insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati – diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore

Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’art. 3 della legge n. 604/1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22178 depositata il 6 agosto 2024 – Il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale deve essere regolato, non già in base ai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma di effettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline; pertanto, l’effettiva volontà delle parti sociali deve essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale

Il rapporto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale deve essere regolato, non già in base ai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma di effettiva volontà delle parti sociali, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline; pertanto, l'effettiva volontà delle parti sociali deve essere desunta attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, con la conseguenza che i rispettivi fatti costitutivi ed estintivi non interagiscono, rispondendo ciascuna disciplina a regole proprie in ragione dei diversi agenti contrattuali e del loro diverso ambito territoriale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21224 depositata il 30 luglio 2024 – Agli effetti della tutela apprestata dall’art. 2103 c.c. – che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l’attività in concreto svolta, ma anche all’assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica -la sola condizione da verificare è che l’assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l’assunzione della responsabilità e l’esercizio dell’autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica

Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica -la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21681 depositata il 1° agosto 2024 – Il professionista iscritto a un albo o a un elenco è obbligato a iscriversi presso la Gestione separata, nell’ipotesi di esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di un’attività professionale che produca un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della Cassa di riferimento

Il professionista iscritto a un albo o a un elenco è obbligato a iscriversi presso la Gestione separata, nell’ipotesi di esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di un’attività professionale che produca un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della Cassa di riferimento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21676 depositata il 1° agosto 2024 – Obbligo contributivo disciplinato dall’art. 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004 in favore del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21676 depositata il 1° agosto 2024 Lavoro - Obbligo contributivo - Decreto ingiuntivo - Prescrizione pretese - Regime sanzionatorio - Inammissibilità Fatti di causa 1. - Il Tribunale di Roma ha ingiunto all’I.D.I. A. s.r.l. di corrispondere alla Fondazione E. l’importo di Euro 88.622,59, per contributi previdenziali (e [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 22455 depositata l’ 8 agosto 2024 – Qualora la contrattazione collettiva non contenga un’espressa previsione, il datore di lavoro non ha alcun obbligo di preavvertire il lavoratore dell’imminente superamento del periodo di comporto

Qualora la contrattazione collettiva non contenga un'espressa previsione, il datore di lavoro non ha alcun obbligo di preavvertire il lavoratore dell'imminente superamento del periodo di comporto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21499 depositata il 31 luglio 2024 – In tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21467 depositata il 31 luglio 2024 – Soppressione ASL e accorpamento e conseguente decadenza dei Direttori sanitario e amministrativo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21467 depositata il 31 luglio 2024 Lavoro - Soppressione ASL e accorpamento - Decadenza dei Direttori sanitario e amministrativo - Ricorso - Inammissibilità Svolgimento del processo  C.P. ha esposto, con ricorso depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata, che: con delibera del Direttore generale dell’ASL Napoli 5 del [...]

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