PROCEDURE CONCORSUALI

Concessione abusiva del credito e nullità del finanziamento bancario: art. 2035 c.c., soluti retentio, concorso in bancarotta e la nuova declinazione della responsabilità bancaria nell’ordine pubblico economico

Abstract La tematica della concessione abusiva del credito rappresenta uno degli snodi più complessi del diritto bancario contemporaneo, collocandosi all'intersezione tra autonomia negoziale, tutela dell'affidamento dei terzi, correttezza professionale dell'intermediario e disciplina della crisi d'impresa. Le recenti pronunce della Corte di cassazione ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026 e sentenza n. 19262 deposita l'11 [...]

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 10480 depositata il 21 aprile 2026 – Nel caso della società non riconoscibile diviene, invece, fondamentale accertare l’esistenza di attività gestorie da parte dei soggetti coinvolti nella iniziativa economica collettiva, ove le condotte di coloro che non spendono il nome di una società assumano di fatto un ruolo rivelatore, per il carattere di sistematicità e concludenza delle attività compiute, di un vero rapporto societario, tra le quali attività particolare significatività deve riconoscersi ai rapporti di finanziamento e di garanzia ricollegabili a una costante opera di sostegno dell’attività dell’impresa per il raggiungimento degli scopi sociali

Nel caso della società non riconoscibile diviene, invece, fondamentale accertare l’esistenza di attività gestorie da parte dei soggetti coinvolti nella iniziativa economica collettiva, ove le condotte di coloro che non spendono il nome di una società assumano di fatto un ruolo rivelatore, per il carattere di sistematicità e concludenza delle attività compiute, di un vero rapporto societario, tra le quali attività particolare significatività deve riconoscersi ai rapporti di finanziamento e di garanzia ricollegabili a una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa per il raggiungimento degli scopi sociali

La società di fatto occulta tra collaborazione familiare e rischio d’impresa: l’estensione della liquidazione giudiziale ai congiunti nell’orientamento della cassazione

Abstract L’ordinanza n. 10180/2026 della Corte di cassazione offre un contributo rilevante alla ricostruzione dei presupposti di estensione della liquidazione giudiziale nell’ambito delle società di fatto occulte, con particolare riferimento alle dinamiche familiari nell’esercizio dell’impresa. La decisione ribadisce che l’accertamento della natura societaria del rapporto non può fondarsi su meri legami parentali o su condotte [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 24998 depositata l’ 11 settembre 2025 – La cessione d’azienda da parte della curatela fallimentare, anche se a seguito di transazione o mediante procedura di cui si contesti l’insufficiente grado di competitività, ricade nel perimetro applicativo dell’art. 105, comma 4, l. fall., il quale prevede l’effetto purgativo dei debiti pregressi a tutela dell’affidamento dei terzi e al fine di favorire l’appetibilità di aziende indebitate

La cessione d'azienda da parte della curatela fallimentare, anche se a seguito di transazione o mediante procedura di cui si contesti l'insufficiente grado di competitività, ricade nel perimetro applicativo dell'art. 105, comma 4, l. fall., il quale prevede l'effetto purgativo dei debiti pregressi a tutela dell'affidamento dei terzi e al fine di favorire l'appetibilità di aziende indebitate

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 7486 depositata il 20 marzo 2025 – In tema di costituzione del rapporto di lavoro, la nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative costituisce causa di nullità dei contratti di lavoro sottoscritti in esito ad essa, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori abbiano dato causa al vizio o non ne abbiano avuto consapevolezza

In tema di costituzione del rapporto di lavoro, la nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative costituisce causa di nullità dei contratti di lavoro sottoscritti in esito ad essa, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori abbiano dato causa al vizio o non ne abbiano avuto consapevolezza

Per l’azione revocatoria, nell’ipotesi in cui l’atto sia predisposto prima del sorgere del credito, integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori

Per l'azione revocatoria, nell'ipotesi in cui l'atto sia predisposto prima del sorgere del credito, integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 1898 depositata il 27 gennaio 2025 – In tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l’atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine d’impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell’intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro

In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro

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