PROCEDURE CONCORSUALI

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 7486 depositata il 20 marzo 2025 – In tema di costituzione del rapporto di lavoro, la nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative costituisce causa di nullità dei contratti di lavoro sottoscritti in esito ad essa, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori abbiano dato causa al vizio o non ne abbiano avuto consapevolezza

In tema di costituzione del rapporto di lavoro, la nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative costituisce causa di nullità dei contratti di lavoro sottoscritti in esito ad essa, indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori abbiano dato causa al vizio o non ne abbiano avuto consapevolezza

Per l’azione revocatoria, nell’ipotesi in cui l’atto sia predisposto prima del sorgere del credito, integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori

Per l'azione revocatoria, nell'ipotesi in cui l'atto sia predisposto prima del sorgere del credito, integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 1898 depositata il 27 gennaio 2025 – In tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l’atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine d’impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell’intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro

In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la "dolosa preordinazione" richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine d'impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro

Fallimento: Il credito prescritto va escluso dal computo del calcolo ai fini del superamento della soglia di cui alla lett. c) dell’art. 1 comma 2 l. fall

La Corte di Cassazione, sezione I, con l'ordinanza n. 29008 dell' 11 novembre 2024, intervenendo in tema di superamento della soglia dimensionale concernente l’ammontare dei debiti del fallendo, ha confermato il principio secondo cui "così come il pagamento o la compensazione, la prescrizione è fatto sostanzialmente estintivo del debito, che rende il credito non più [...]

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 29008 depositata il 11 novembre 2024 – Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l’art. 1, 2° comma l. fall., pone a carico del debitore l’onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre residua in capo al tribunale (e in capo al giudice del reclamo), limitatamente ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive, un potere di indagine ufficiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica, tra l’altro, nell’acquisizione delle informazioni urgenti rilevanti ai fini della decisione

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l’art. 1, 2° comma l. fall., pone a carico del debitore l’onere di provare di essere esente dal fallimento, così gravandolo della dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri ivi prescritti, mentre residua in capo al tribunale (e in capo al giudice del reclamo), limitatamente ai fatti dedotti dalle parti quali allegazioni difensive, un potere di indagine ufficiosa finalizzato ad evitare la pronuncia di fallimenti ingiustificati, che si esplica, tra l’altro, nell’acquisizione delle informazioni urgenti rilevanti ai fini della decisione

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 2147 depositata il 17 gennaio 2025 – La busta paga consegnata al dipendente rappresenta un documento corrispondente, nel suo contenuto, alle scritture del libro unico del lavoro. Cosicché, ove munite dei requisiti previsti dalla legge n. 4 del 1953, art. 1, comma 2 (vale a dire, alternativamente, la firma, la sigla o il timbro di quest’ultimo), hanno piena efficacia probatoria del credito che il dipendente intenda insinuare al passivo della procedura fallimentare riguardante il suo datore di lavoro

La busta paga consegnata al dipendente rappresenta un documento corrispondente, nel suo contenuto, alle scritture del libro unico del lavoro. Cosicché, ove munite dei requisiti previsti dalla legge n. 4 del 1953, art. 1, comma 2 (vale a dire, alternativamente, la firma, la sigla o il timbro di quest'ultimo), hanno piena efficacia probatoria del credito che il dipendente intenda insinuare al passivo della procedura fallimentare riguardante il suo datore di lavoro

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