DECRETO-LEGGE n. 9 del 2 febbraio 2024
Disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria
Art. 1
Misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria
1. Alle piccole e medie imprese, come definite nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che incontrano difficoltà di accesso al credito a causa dell’aggravamento della posizione debitoria di imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto, è concessa a titolo gratuito, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 30 giugno 2023, di cui alla comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2023, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura della predetta procedura di amministrazione straordinaria, la garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell’impresa committente, fino alla misura:
a) dell’80 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;
b) del 90 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.
2. Per l’accesso alla garanzia del Fondo, le imprese di cui al comma 1 devono aver prodotto, negli ultimi due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, oltre il 50 per cento del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure di cui al medesimo comma 1. A tale fine, alla richiesta di garanzia del Fondo deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria e controfirmata dal Presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell’albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, attestante la sussistenza, alla data della richiesta della garanzia del Fondo, del requisito di cui al primo periodo.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede, in prima istanza, a valere sulle risorse, libere da impegni alla data di entrata in vigore del presente decreto, assegnate alla riserva del Fondo di garanzia istituita ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2017. Eventuali maggiori oneri che dovessero eccedere l’ammontare delle predette risorse sono posti a carico della dotazione del Fondo di garanzia a legislazione vigente, nel limite delle risorse libere da impegni e fino all’importo massimo di 30 milioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2
Istituzione del Fondo contributo in conto interesse per le imprese dell’indotto
1. Per l’anno 2024, sulle operazioni finanziarie di cui all’articolo 1 può essere altresì richiesta la concessione di un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse applicato sulle medesime operazioni. Il predetto contributo è riconosciuto alle piccole medie imprese come definite dall’articolo 1, ai sensi e nei limiti della vigente disciplina europea in materia di aiuti di importanza minore («de minimis») ed è pari al valore complessivo, attualizzato alla data di concessione dell’aiuto, della differenza tra gli interessi calcolati, nell’arco dell’intera durata dell’operazione, al tasso contrattuale e gli interessi determinati applicando alla medesima operazione un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso contrattuale. Per l’attualizzazione, si applica il vigente tasso, determinato in conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.
2. Ai fini dell’accesso al contributo di cui al comma 1, il tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore all’operazione finanziaria non può essere superiore al tasso di interesse medio praticato, nell’ultimo anno, su operazioni finanziarie aventi finalità e forma tecnica analoghe concesse alla stessa impresa, ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche e profilo di rischio simili. A tal fine, il soggetto finanziatore che concede l’operazione finanziaria oggetto della richiesta della garanzia di cui all’articolo 1 e del contributo di cui al comma 1 è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, nonchè individuato il soggetto incaricato della relativa gestione, i cui oneri sono posti a carico delle risorse destinate all’intervento di cui al comma 4, entro il 2 per cento.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024/2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Art. 3
Ulteriori misure di protezione delle imprese dell’indotto che hanno assicurato la continuità produttiva
1. I crediti vantati dalle imprese, o dai cessionari e garanti di tali crediti, inclusa Sace s.p.a., nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono prededucibili ai sensi dell’articolo 6 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e possono essere soddisfatti per il valore nominale del capitale, interessi e spese ai sensi dell’articolo 222, comma 3, del medesimo codice, se anteriori all’ammissione alla predetta procedura, ove riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 166 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019 in ordine agli atti, ai pagamenti compiuti e alle garanzie prestate dal debitore, non sono soggetti a revocatoria i pagamenti e le cessioni dei crediti di cui al comma 1 effettuati tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di apertura della procedura.
Art. 4
Interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti dell’indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale
1. Ai lavoratori subordinati, impiegati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l’attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale di cui all’articolo 1, è riconosciuta, per il 2024, dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane.
2. Il nesso causale della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa di cui al comma 1 è individuato nella monocommittenza o nell’influsso gestionale prevalente esercitato dall’impresa committente. Si ha influsso gestionale prevalente, quando, in relazione ai contratti aventi ad oggetto l’esecuzione di opere o la prestazione di servizi o la produzione di beni o semilavorati costituenti oggetto dell’attività produttiva o commerciale dell’impresa committente, la somma dei corrispettivi risultanti dalle fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa committente, acquirente o somministrata abbia superato, nel biennio precedente all’entrata in vigore del presente decreto, il 70 per cento del complessivo fatturato dell’impresa destinataria delle commesse.
3. Al fine di garantire la continuità aziendale e i più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori interessati, da stipularsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le modalità di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori.
4. Ai fini del riconoscimento dell’integrazione al reddito di cui al precedente comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I datori di lavoro, previa comunicazione delle cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, dell’entità e della durata prevedibile, del numero dei lavoratori interessati, con il richiamo all’accordo quadro di cui al comma 3, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trasmettono, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento di integrazione al reddito all’INPS, con l’elenco nominativo dei lavoratori interessati e l’indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, dichiarando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
5. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono incompatibili con tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
6. I periodi di utilizzo dell’integrazione al reddito autorizzati ai sensi del presente articolo non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli 4, 12, 22 e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In relazione alle integrazioni al reddito di cui al presente articolo non è dovuto il contributo addizionale di cui al medesimo decreto legislativo.
7. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono erogate direttamente dai datori di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall’INPS ai datori di lavoro o da questi ultimi conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In alternativa, i datori di lavoro possono richiedere che il trattamento di sostegno al reddito sia pagato direttamente dall’INPS ai lavoratori, senza obbligo di produrre la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.
8. Le integrazioni al reddito di cui al presente articolo sono concesse nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2024 e le medesime sono autorizzate dall’INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L’INPS, che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati dell’attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
9. Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l’INPS non procede all’accoglimento delle ulteriori domande per l’accesso ai benefici di cui al presente articolo.
10. Alle attività di cui al presente articolo l’INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2024 a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.