PROCEDURE CONCORSUALI

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 11342 depositata il 29 aprile 2024 – L’inserimento del nominativo del socio accomandante nella ragione sociale, al pari dell’inserimento nella ragione sociale del nome del socio accomandatario cessato, ne comporta la responsabilità illimitata per le obbligazioni della società esclusivamente in ragione del contenuto oggettivo della ragione sociale e della oggettiva confusione conseguentemente ingenerata sul ruolo da lui (ancora) svolto nella società; in tema di società di persone, il termine annuale previsto dall’art. 147, comma 2°, l.fall., oltre il quale il socio non può più essere dichiarato fallito in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società, decorre solo dall’iscrizione nel registro delle imprese dei fatti determinanti la perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile

L’inserimento del nominativo del socio accomandante nella ragione sociale, al pari dell’inserimento nella ragione sociale del nome del socio accomandatario cessato, ne comporta la responsabilità illimitata per le obbligazioni della società esclusivamente in ragione del contenuto oggettivo della ragione sociale e della oggettiva confusione conseguentemente ingenerata sul ruolo da lui (ancora) svolto nella società; in tema di società di persone, il termine annuale previsto dall’art. 147, comma 2°, l.fall., oltre il quale il socio non può più essere dichiarato fallito in conseguenza della dichiarazione di fallimento della società, decorre solo dall’iscrizione nel registro delle imprese dei fatti determinanti la perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile

Non è configurabile l’aggravante del reato di bancarotta patrimoniale o di quella impropria se dal fatto di rilevante gravità non sia derivato un danno di rilevante gravità

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17140 depositata il 24 aprile 2024, intervenendo in tema di bancarotta patrimoniale e circostanze aggravanti, ha ribadito i principi secondo cui  "... il tema dei criteri cui il giudice deve ispirarsi nella valutazione della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, si veda Sez. 5, [...]

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 10739 depositata il 22 aprile 2024 – L’amministratore non operativo di una società di capitali che abbia conosciuto (o avrebbe dovuto diligentemente conoscere) un fatto pregiudizievole che abbia compiuto o stia per compiere l’amministratore delegato nell’esercizio delle prerogative gestorie allo stesso attribuite, ha il dovere giuridico di fare, secondo la diligenza professionale cui è tenuto, tutto quanto è possibile per impedirne il compimento o, se già compiuto, di evitarne o attenuarne, anche solo in parte, le conseguenze dannose

L’amministratore non operativo di una società di capitali che abbia conosciuto (o avrebbe dovuto diligentemente conoscere) un fatto pregiudizievole che abbia compiuto o stia per compiere l’amministratore delegato nell’esercizio delle prerogative gestorie allo stesso attribuite, ha il dovere giuridico di fare, secondo la diligenza professionale cui è tenuto, tutto quanto è possibile per impedirne il compimento o, se già compiuto, di evitarne o attenuarne, anche solo in parte, le conseguenze dannose

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 8553 depositata il 29 marzo 2024 – La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949, secondo comma, c.c., decorre dal momento in cui si verifica l’insufficienza del patrimonio sociale: momento che, non coincidendo necessariamente con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento

La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949, secondo comma, c.c., decorre dal momento in cui si verifica l’insufficienza del patrimonio sociale: momento che, non coincidendo necessariamente con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento

Gli amministratori deleganti sono responsabili, nei casi di grave inerzia, per le operazioni illecite e distrattive compiute dall’amministratore delegato

La Corte di Cassazione, sezione I, con l'ordinanza n  10739 depositata il 22 aprile 2024, intervenendo in tema di procedure concorsuali sulla responsabilità degli amministratori non esecutivi, ha ribadito che "... L’amministratore delegante, pertanto, tutte le volte in cui abbia rilevato (o avrebbe dovuto diligentemente rilevare) l’insufficienza, l’incompletezza o l’inaffidabilità delle relazioni informative che gli [...]

La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949, secondo comma, c.c., decorre dal momento in cui si verifica l’insufficienza del patrimonio sociale: momento che, non coincidendo necessariamente con il determinarsi dello stato di insolvenza, può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione di fallimento

La Corte di Cassazione, sezione I, con l'ordinanza n. 8553 depositata il 29 marzo 2023, intervenendo in tema di prescrizione dell'azione di risarcimento nei confronti degli organi di una società fallita, ha riaffermato il principio di diritto secondo cui"... l'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società ex art. 2394 c.c., [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 7463 depositata il 20 marzo 2024 – In tema di legittimità e ritualità della notifica della cartella esattoriale a società in concordato preventivo, essa è atto che accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto ma, non determinando l’inizio della procedura esecutiva, non rientra nel divieto di cui all’art. 168 L. Fall., che impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare, unilateralmente ed al di fuori della procedura concorsuale, il contenuto dell’obbligazione del debitore concordatario; ne consegue l’ammissibilità della notificazione della cartella anche dopo l’apertura del concordato preventivo

In tema di legittimità e ritualità della notifica della cartella esattoriale a società in concordato preventivo, essa è atto che accorpa in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto ma, non determinando l'inizio della procedura esecutiva, non rientra nel divieto di cui all'art. 168 L. Fall., che impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare, unilateralmente ed al di fuori della procedura concorsuale, il contenuto dell'obbligazione del debitore concordatario; ne consegue l'ammissibilità della notificazione della cartella anche dopo l'apertura del concordato preventivo

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