PROCEDURE CONCORSUALI

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 13826 depositata il 19 maggio 2023 – La sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe ad essi riservata, assolvendo tale adempimento, ricadente sul debitore ed oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura che il tribunale deve assolvere direttamente, ad una fondamentale esigenza di informazione dell’intero ceto creditorio

La sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale non preclude il loro doveroso inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta, ovvero in apposita classe ad essi riservata, assolvendo tale adempimento, ricadente sul debitore ed oggetto di controllo critico sulla regolarità della procedura che il tribunale deve assolvere direttamente, ad una fondamentale esigenza di informazione dell'intero ceto creditorio

Linee guida per la redazione dei regolamenti degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) dei commercialisti – CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM e degli ESP CON – Nota n. 48 del 3 aprile 2023

CONSIGLIO NAZIONALE dei DOTT COMM e degli ESP CON - Nota n. 48 del 3 aprile 2023 Linee guida per la redazione dei regolamenti degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC) dei commercialisti Ti trasmetto le Linee guida per la redazione dei regolamenti degli OCC dei commercialisti approvate dal Consiglio Nazionale nell’adunanza del 29 marzo [...]

I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 8557 depositata il 27 marzo 2023 decidendo in tema di diritto di ipoteca su di un bene del fallito, oggetto di contrasto giurisprudenziale, hanno affermato i seguenti principî: «I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento [...]

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 8557 depositata il 27 marzo 2023 – Avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa (in tutto o in parte) il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle dette somme, il creditore ipotecario o pignoratizio e, rispettivamente, gli altri creditori interessati al riparto del ricavato della vendita del bene possono proporre reclamo a norma dell’art. 110, comma 3, l. fall.. Il reclamo può avere ad oggetto l’esistenza, la validità e l’opponibilità al fallimento della garanzia reale, avendo anche riguardo alla sua revocabilità, oltre che l’an e il quantum del debito garantito

Avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa (in tutto o in parte) il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle dette somme, il creditore ipotecario o pignoratizio e, rispettivamente, gli altri creditori interessati al riparto del ricavato della vendita del bene possono proporre reclamo a norma dell’art. 110, comma 3, l. fall.. Il reclamo può avere ad oggetto l’esistenza, la validità e l’opponibilità al fallimento della garanzia reale, avendo anche riguardo alla sua revocabilità, oltre che l’an e il quantum del debito garantito

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 524 depositata l’ 11 gennaio 2023 – Il credito al trattamento di fine rapporto, se, in effetti, è esigibile soltanto con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, matura (ed è, come tale, certo nell’an e liquido nel quantum), tuttavia, con il progressivo svolgimento del rapporto stesso. La pretesa creditoria avente ad oggetto il suo pagamento, pertanto, ancorché inesigibile fino alla formale cessazione del rapporto di lavoro, sorge, in capo al lavoratore dipendente (ed è, quindi, giuridicamente esistente), in ragione della quota maturata, man mano che il rapporto di lavoro si svolge. Il trattamento di fine rapporto costituisce, in definitiva, a tutti gli effetti, l’oggetto di un diritto di credito certo e liquido del quale il dipendente consegue la titolarità già nel corso del rapporto di lavoro subordinato sebbene la sua esigibilità sia subordinata alla cessazione del rapporto stesso

Il credito al trattamento di fine rapporto, se, in effetti, è esigibile soltanto con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, matura (ed è, come tale, certo nell’an e liquido nel quantum), tuttavia, con il progressivo svolgimento del rapporto stesso. La pretesa creditoria avente ad oggetto il suo pagamento, pertanto, ancorché inesigibile fino alla formale cessazione del rapporto di lavoro, sorge, in capo al lavoratore dipendente (ed è, quindi, giuridicamente esistente), in ragione della quota maturata, man mano che il rapporto di lavoro si svolge. Il trattamento di fine rapporto costituisce, in definitiva, a tutti gli effetti, l’oggetto di un diritto di credito certo e liquido del quale il dipendente consegue la titolarità già nel corso del rapporto di lavoro subordinato sebbene la sua esigibilità sia subordinata alla cessazione del rapporto stesso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 ottobre 2022, n. 31353 – Ai fini del computo del limite minimo di fallibilità previsto dall’art. 15, u.c., l.fall., deve aversi riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell’istanza di fallimento, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa

Ai fini del computo del limite minimo di fallibilità previsto dall'art. 15, u.c., l.fall., deve aversi riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di fallimento, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 ottobre 2022, n. 29328 – La dichiarazione di fallimento non integri, ai sensi dell’art. 2119, secondo comma c.c., una giusta causa di risoluzione del rapporto, sicché esso non si risolve ex lege, per effetto dell’apertura della procedura concorsuale, entrando in una fase di sospensione. Il lavoratore non ha diritto di insinuarsi al passivo per le retribuzioni spettanti nel periodo compreso tra l’apertura del fallimento e la data in cui il curatore abbia effettuato la dichiarazione prevista dall’art. 72, primo comma, ult. parte l.fall.

La dichiarazione di fallimento non integri, ai sensi dell’art. 2119, secondo comma c.c., una giusta causa di risoluzione del rapporto, sicché esso non si risolve ex lege, per effetto dell’apertura della procedura concorsuale, entrando in una fase di sospensione. Il lavoratore non ha diritto di insinuarsi al passivo per le retribuzioni spettanti nel periodo compreso tra l'apertura del fallimento e la data in cui il curatore abbia effettuato la dichiarazione prevista dall’art. 72, primo comma, ult. parte l.fall.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 settembre 2022, n. 27068 – Legittimazione attiva del lavoratore alla presentazione dell’istanza di fallimento ed il limite di € 30.000 di debiti scaduti, al di sotto del quale «non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento», si riferisce alle passività dell’imprenditore insolvente e non all’entità del singolo credito del soggetto che agisce per l’apertura della procedura concorsuale

Legittimazione attiva del lavoratore alla presentazione dell'istanza di fallimento ed il limite di € 30.000 di debiti scaduti, al di sotto del quale «non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento», si riferisce alle passività dell’imprenditore insolvente e non all’entità del singolo credito del soggetto che agisce per l’apertura della procedura concorsuale

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