LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 11731 depositata il 2 maggio 2024 – In tema di licenziamento, costituisca discriminazione indiretta l’applicazione dell’ordinario periodo di comporto al lavoratore disabile, perché la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, converte il criterio, in apparenza neutro, del computo del periodo di comporto breve in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto, siccome in posizione di particolare svantaggio

In tema di licenziamento, costituisca discriminazione indiretta l'applicazione dell'ordinario periodo di comporto al lavoratore disabile, perché la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori disabili, proprio in conseguenza della disabilità, converte il criterio, in apparenza neutro, del computo del periodo di comporto breve in una prassi discriminatoria nei confronti del particolare gruppo sociale protetto, siccome in posizione di particolare svantaggio

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 10263 depositata il 16 aprile 2024 – Nel rito c.d. Fornero il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della causa petendi, la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso rispetto a quelli dedotti nella fase sommaria, ove fondata sui medesimi fatti costitutivi

Nel rito c.d. Fornero il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della causa petendi, la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso rispetto a quelli dedotti nella fase sommaria, ove fondata sui medesimi fatti costitutivi

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 11343 depositata il 29 aprile 2024 – Il ricorrente per cassazione non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell’appello, senza considerare puntualmente le ragioni offerte da quest’ultimo; diversamente, si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un non motivo, come tale inammissibile ex art. 366 nr. 4 cod.proc.civ.

Il ricorrente per cassazione non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare puntualmente le ragioni offerte da quest'ultimo; diversamente, si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un non motivo, come tale inammissibile ex art. 366 nr. 4 cod.proc.civ.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza depositata n. 11866 il 2 maggio 2024 – Nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori, cui è correlato il corrispondente riconoscimento economico, necessita che l’atto formale di attribuzione dell’incarico non risulti adottato contra legem e provenga dall’organo titolare del relativo potere, rispetto ad un posto vacante di organico, con conseguente copertura finanziaria dei relativi oneri

Nel pubblico impiego lo svolgimento di mansioni superiori, cui è correlato il corrispondente riconoscimento economico, necessita che l'atto formale di attribuzione dell'incarico non risulti adottato contra legem e provenga dall'organo titolare del relativo potere, rispetto ad un posto vacante di organico, con conseguente copertura finanziaria dei relativi oneri

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 11340 depositata il 29 aprile 2024 – In tema di invalidità civile, la partecipazione necessaria al giudizio del Ministero del Tesoro, prevista dall’art. 42 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, ancorché nei suoi confronti non sia stata spiegata alcuna domanda, non comporta l’assunzione, da parte del Ministero, della veste di parte solo in senso formale, ma gli attribuisce un ruolo di parte in senso processuale, con la conseguenza che a carico di esso può gravare la responsabilità nei confronti della parte vittoriosa sia per le spese di lite, sia per le spese della consulenza tecnica di ufficio

In tema di invalidità civile, la partecipazione necessaria al giudizio del Ministero del Tesoro, prevista dall'art. 42 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, ancorché nei suoi confronti non sia stata spiegata alcuna domanda, non comporta l'assunzione, da parte del Ministero, della veste di parte solo in senso formale, ma gli attribuisce un ruolo di parte in senso processuale, con la conseguenza che a carico di esso può gravare la responsabilità nei confronti della parte vittoriosa sia per le spese di lite, sia per le spese della consulenza tecnica di ufficio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 11236 depositata il 26 aprile 2024 – In caso di mancata conferma delle dimissioni in sede amministrativa l’interruzione di fatto delle prestazioni di lavoro da parte della lavoratrice valga come recesso tacito del rapporto qualora si protragga oltre la scadenza del periodo stesso o quella, se successiva, del termine per la conferma delle dimissioni

In caso di mancata conferma delle dimissioni in sede amministrativa l'interruzione di fatto delle prestazioni di lavoro da parte della lavoratrice valga come recesso tacito del rapporto qualora si protragga oltre la scadenza del periodo stesso o quella, se successiva, del termine per la conferma delle dimissioni

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 10065 depositata il 15 aprile 2024 – La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell’art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, avente il carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente alla assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del del lavoratore

La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell’art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, avente il carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente alla assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del del lavoratore

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 9125 depositata il 5 aprile 2024 – In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima

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