LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 12048 depositata il 3 maggio 2024 – Interposizione fittizia di manodopera

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 12048 depositata il 3 maggio 2024 Lavoro - Trasferimento di ramo d’azienda - Appalto - Interposizione fittizia di manodopera - Demansionamento - Cessata materia del contendere - Rigetto  Svolgimento del processo 1.- Gli odierni controricorrenti, così come i ricorrenti incidentali, erano tutti dipendenti di V.I. spa. Erano poi [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 11787 depositata il 2 maggio 2024 – L’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli adempie a una funzione di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza di un rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, fondata sull’art. 9 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. Ne discende che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d’iscrizione e di ogni altro correlato diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio

L’iscrizione di un lavoratore nell’elenco dei lavoratori agricoli adempie a una funzione di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l’INPS, a seguito di un controllo, disconosca l’esistenza di un rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, fondata sull’art. 9 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. Ne discende che, in tal caso, il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d’iscrizione e di ogni altro correlato diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 10213 depositata il 16 aprile 2024 – Valido accordo sindacale aziendale che riduce il risarcimento del danno per licenziamento illegittimo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 10213 depositata il 16 aprile 2024 riduzione risarcimento danno per licenziamento illegittimo - valido accordo aziendale - licenziamento per riduzione di personale - accordo sindacale seguito da accordo individuale - conseguenze  RILEVATO CHE 1.-P.D. era stata dipendente di L.C. spa , poi di C.L. srl (affittuaria di azienda [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 12035 depositata il 3 maggio 2024 – Il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva.

Il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare, una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato, essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 12788 depositata il 10 maggio 2024 – Ricorre il c.d. doppia conforme quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; in caso di cd. doppia conforme, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

Ricorre il c.d. doppia conforme quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; in caso di cd. doppia conforme, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

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