LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 11587 depositata il 30 aprile 2024 – Secondo l’art.17 d.m. 12.12.2000, il datore di lavoro può chiedere la rettifica della classificazione delle lavorazioni qualora ritenga errata quella operata dall’Inail. In base al secondo comma della norma la rettifica opera per regola con effetto ex nunc, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l’istanza

Secondo l’art.17 d.m. 12.12.2000, il datore di lavoro può chiedere la rettifica della classificazione delle lavorazioni qualora ritenga errata quella operata dall’Inail. In base al secondo comma della norma la rettifica opera per regola con effetto ex nunc, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata inoltrata l'istanza

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro,  ordinanza n. 11541 depositata il 30 aprile 2024 – Fruizione di agevolazioni non consentite – Contratti di riallineamento retributivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro,  ordinanza n. 11541 depositata il 30 aprile 2024 Lavoro - Cartella esattoriale - Contributi INPS - Fruizione di agevolazioni non consentite - Contratti di riallineamento retributivo - Termine per la stipula degli accordi - Proroga - Rigetto Rilevato che 1. la Corte di Appello di Catania respingeva l’impugnazione proposta dall'odierna [...]

CORTE di CASSAZIONE , sezione lavoro, ordinanza n. 11535 depositata il 30 aprile 2024 – Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che […] non hanno – secondo la disciplina vigente ratione temporis – […] l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26

Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che [...] non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis - [...] l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 11811 depositata il 2 maggio 2024 – Ai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno se non censurate e quindi devolute in appello, occorre aver riguardo all’unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato siccome individuata dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico, di talché l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli aspetti di tale sequenza riapre la cognizione sull’intera statuizione che abbia affermato l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico

Ai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno se non censurate e quindi devolute in appello, occorre aver riguardo all'unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato siccome individuata dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico, di talché l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli aspetti di tale sequenza riapre la cognizione sull'intera statuizione che abbia affermato l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 12142 depositata il 6 maggio 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, costituisce giusta causa di recesso, in quanto idonea a ledere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo, la diffusione su “facebook” di un commento offensivo nei confronti della società datrice di lavoro, integrando tale condotta gli estremi della diffamazione, per la attitudine del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone

In tema di licenziamento disciplinare, costituisce giusta causa di recesso, in quanto idonea a ledere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo, la diffusione su “facebook” di un commento offensivo nei confronti della società datrice di lavoro, integrando tale condotta gli estremi della diffamazione, per la attitudine del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro,  ordinanza n. 11528 depositata il 30 aprile 2024 – La cessione di ramo d’azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi. La ratio della disciplina comunitaria è intesa ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell’ambito di un’attività economica indipendentemente dal cambiamento del proprietario

La cessione di ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi. La ratio della disciplina comunitaria è intesa ad assicurare la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'attività economica indipendentemente dal cambiamento del proprietario

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 11756 depositata il 2 maggio 2024 – In caso di ritenuta infondatezza delle censure di una delle rationes decidendi, sono inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, quelle relative alle altre ragioni oggetto di doglianza, in quanto non potrebbero comunque condurre, per l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione

In caso di ritenuta infondatezza delle censure di una delle rationes decidendi, sono inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, quelle relative alle altre ragioni oggetto di doglianza, in quanto non potrebbero comunque condurre, per l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione

Torna in cima