LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 18960 depositata il 10 luglio 2024 – Alla lavoratrice frontaliera residente in Italia e svolgente lavoro in via esclusiva in Svizzera, già beneficiaria dell’indennità di disoccupazione a carico dell’ente previdenziale italiano, spetta l’indennità di maternità alle stesse condizioni della lavoratrice che abbia lavorato in Italia, ai sensi dell’allegato 2 sezione A regolamento n. 883 del 2004, applicabile sulla base della decisione 1/2012 del Comitato misto Comunità europea e Confederazione svizzera, restando irrilevante il mancato svolgimento in Italia di attività lavorativa

Alla lavoratrice frontaliera residente in Italia e svolgente lavoro in via esclusiva in Svizzera, già beneficiaria dell’indennità di disoccupazione a carico dell’ente previdenziale italiano, spetta l’indennità di maternità alle stesse condizioni della lavoratrice che abbia lavorato in Italia, ai sensi dell’allegato 2 sezione A regolamento n. 883 del 2004, applicabile sulla base della decisione 1/2012 del Comitato misto Comunità europea e Confederazione svizzera, restando irrilevante il mancato svolgimento in Italia di attività lavorativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18916 depositata il 10 luglio 2024 – E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito

E' inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18904 depositata il 10 luglio 2024 – A fronte dell’esistenza di mansioni inferiori il datore di lavoro, prima di intimare il licenziamento, deve offrire la mansione alternativa anche inferiore al lavoratore, prospettandone il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore

A fronte dell’esistenza di mansioni inferiori il datore di lavoro, prima di intimare il licenziamento, deve offrire la mansione alternativa anche inferiore al lavoratore, prospettandone il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18620 depositata l’ 8 luglio 2024 – – Modalità di esecuzione dalle mansioni – Orario full time

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18620 depositata l' 8 luglio 2024 Licenziamento per giusta causa - Rapporto di lavoro subordinato - Modalità di esecuzione dalle mansioni - Orario full time - Richieste a titolo di tredicesima, ferie e permessi - TFR - cd. “doppia conforme” - Rigetto Fatti di causa La Corte d'appello [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18552 depositata l’ 8 luglio 2024 – E’ consentita la rinnovazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso, anche se la questione della validità del primo licenziamento sia ancora “sub iudice”, purché siano adottate le modalità prescritte, omesse nella precedente intimazione

E' consentita la rinnovazione del licenziamento disciplinare nullo per vizio di forma in base agli stessi motivi sostanziali determinativi del precedente recesso, anche se la questione della validità del primo licenziamento sia ancora "sub iudice", purché siano adottate le modalità prescritte, omesse nella precedente intimazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18951 depositata il 10 luglio 2024 – Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c. e che l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata

Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c. e che l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18404 depositata il 5 luglio 2024 – Il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall’art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale

Il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18402 depositata il 5 luglio 2024 – Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto

Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto

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