LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19667 depositata il 17 luglio 2024 – La sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , ma pure quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato

La sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile , ma pure quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19761 depositata il 17 luglio 2024 – L’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivanti dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza

L’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte tutte le volte che l’impugnazione principale metta in discussione l’assetto di interessi derivanti dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19740 depositata il 17 luglio 2024 – Il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro giunge a conoscenza del lavoratore, sicché la decorrenza del termine di decadenza per l’impugnazione del recesso opera dalla comunicazione del licenziamento e non dal momento, eventualmente successivo, di cessazione dell’efficacia del rapporto di lavoro

Il licenziamento, quale negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà del datore di lavoro giunge a conoscenza del lavoratore, sicché la decorrenza del termine di decadenza per l’impugnazione del recesso opera dalla comunicazione del licenziamento e non dal momento, eventualmente successivo, di cessazione dell’efficacia del rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19561 depositata il 16 luglio 2024 – In tema d’indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d’attore, dal pensionato che miri ad ottenere l’accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l’ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l’esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico

In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18872 depositata il 10 luglio 2024 – Quando la sentenza impugnata con ricorso per cassazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, o comunque per carenza di interesse. Infatti, anche laddove fosse accolto l’unico motivo di ricorso, comunque la sentenza impugnata non potrebbe essere cassata, in quanto autonomamente e sufficientemente sostenuta dall’altra ratio decidendi non censurata

Quando la sentenza impugnata con ricorso per cassazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata, o comunque per carenza di interesse. Infatti, anche laddove fosse accolto l’unico motivo di ricorso, comunque la sentenza impugnata non potrebbe essere cassata, in quanto autonomamente e sufficientemente sostenuta dall’altra ratio decidendi non censurata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18846 depositata il 10 luglio 2024 – In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudice che annulli la sanzione inflitta per difetto di proporzionalità ha il potere dovere di rideterminarne l’entità ai sensi dell’art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, disposizione applicabile, stante la sua natura processuale, ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, anche se pendenti in grado di appello

In tema di illeciti disciplinari nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudice che annulli la sanzione inflitta per difetto di proporzionalità ha il potere dovere di rideterminarne l’entità ai sensi dell’art. 63, comma 2 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, disposizione applicabile, stante la sua natura processuale, ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, anche se pendenti in grado di appello

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18744 depositata il 9 luglio 2024 – La parifìcazione della denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, sul piano processuale, a quella delle norme di diritto, comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione

La parifìcazione della denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, sul piano processuale, a quella delle norme di diritto, comporta, in sede di legittimità, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 18960 depositata il 10 luglio 2024 – Alla lavoratrice frontaliera residente in Italia e svolgente lavoro in via esclusiva in Svizzera, già beneficiaria dell’indennità di disoccupazione a carico dell’ente previdenziale italiano, spetta l’indennità di maternità alle stesse condizioni della lavoratrice che abbia lavorato in Italia, ai sensi dell’allegato 2 sezione A regolamento n. 883 del 2004, applicabile sulla base della decisione 1/2012 del Comitato misto Comunità europea e Confederazione svizzera, restando irrilevante il mancato svolgimento in Italia di attività lavorativa

Alla lavoratrice frontaliera residente in Italia e svolgente lavoro in via esclusiva in Svizzera, già beneficiaria dell’indennità di disoccupazione a carico dell’ente previdenziale italiano, spetta l’indennità di maternità alle stesse condizioni della lavoratrice che abbia lavorato in Italia, ai sensi dell’allegato 2 sezione A regolamento n. 883 del 2004, applicabile sulla base della decisione 1/2012 del Comitato misto Comunità europea e Confederazione svizzera, restando irrilevante il mancato svolgimento in Italia di attività lavorativa

Torna in cima