CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17353 depositata il 24 giugno 2024 – Non ricorre la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto norma censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece addove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti
Non ricorre la violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto norma censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece addove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti