LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26962 depositata il 7 ottobre 2025 – Nei giudizi di opposizione all’ordinanza di irrogazione di una sanzione amministrativa l’oggetto del contendere è costituito dalla esistenza o meno dei presupposti per l’esercizio della potestà sanzionatoria pubblica; il collegamento con il rapporto di lavoro subordinato è, invece, soltanto indiretto poiché ciò che rileva – e che costituisce il tratto comune dell’esercizio della potestà sanzionatoria – è la reazione all’illecito amministrativo e non il settore dell’ordinamento in cui siffatta violazione si consuma

Nei giudizi di opposizione all'ordinanza di irrogazione di una sanzione amministrativa l'oggetto del contendere è costituito dalla esistenza o meno dei presupposti per l'esercizio della potestà sanzionatoria pubblica; il collegamento con il rapporto di lavoro subordinato è, invece, soltanto indiretto poiché ciò che rileva - e che costituisce il tratto comune dell'esercizio della potestà sanzionatoria - è la reazione all'illecito amministrativo e non il settore dell'ordinamento in cui siffatta violazione si consuma

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26771 depositata il 6 ottobre 2025 – In tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l’oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento

In tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26758 depositata il 5 ottobre 2025 – Gli  artt. 342 e 434 cod.proc.civ. vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata

Gli  artt. 342 e 434 cod.proc.civ. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26972 depositata il 7 ottobre 2025 – Nel ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa

Nel ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 26961 depositata il 7 ottobre 2025 – La scelta personale di non conseguire la certificazione vaccinale (cioè di non sottoporsi a vaccino) deriva, come conseguenza prevista dalla legge, la mancata corresponsione della retribuzione o di altri emolumenti a causa dell’omesso svolgimento della funzione

La scelta personale di non conseguire la certificazione vaccinale (cioè di non sottoporsi a vaccino) deriva, come conseguenza prevista dalla legge, la mancata corresponsione della retribuzione o di altri emolumenti a causa dell'omesso svolgimento della funzione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 27152 depositata il 10 ottobre 2025 – L’art. 4, n. 7, d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui prevede che i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società siano assoggettati all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ove prestino attività manuale, va interpretata nel senso della riconducibilità nella copertura assicurativa di qualunque attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni che costituiscono oggetto dell’obbligazione lavorativa e non solo quel tipo di attività che sia connotata da prevalente manualità

L’art. 4, n. 7, d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui prevede che i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società siano assoggettati all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ove prestino attività manuale, va interpretata nel senso della riconducibilità nella copertura assicurativa di qualunque attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni che costituiscono oggetto dell’obbligazione lavorativa e non solo quel tipo di attività che sia connotata da prevalente manualità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 27124 depositata il 9 ottobre 2025 – L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare, per omesso esame, la sentenza che abbia recepito la consulenza tecnica, ove venga individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare

Torna in cima