LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14499 depositata il 23 maggio 2024 – Irrilevanza della nullità dell’ordine di servizio per mancanza e/o illiceità della causa ai fini dell’espletamento delle mansioni superiori

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14499 depositata il 23 maggio 2024 Lavoro - Superiore inquadramento - Nullità dell'ordine di servizio per mancanza e/o illiceità della causa - Espletamento delle mansioni di capo ufficio - Rigetto Rilevato che 1. La Corte d’appello di Catania ha respinto l’appello della C. – (...), confermando la sentenza [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14471 depositata il 23 maggio 2024 – Per la censura di violazione di legge è imprescindibile la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione

Per la censura di violazione di legge è imprescindibile la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14073 depositata il 21 maggio 2024 – Il sistema processuale civile italiano circoscrive alle ipotesi ristrette e tassative indicate negli artt. 353 e 354 c.p.c. le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice di primo grado, corollario di tale tassatività delle ipotesi di rimessione al primo giudice è l’ammissibilità dell’impugnazione con cui l’appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., mentre, al di fuori di tali casi, l’appellante, a pena di inammissibilità del gravame per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito

Il sistema processuale civile italiano circoscrive alle ipotesi ristrette e tassative indicate negli artt. 353 e 354 c.p.c. le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice di primo grado, corollario di tale tassatività delle ipotesi di rimessione al primo giudice è l’ammissibilità dell'impugnazione con cui l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., mentre, al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità del gravame per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 13048 depositata il 13 maggio 2024 – Non vi è alcuna norma che consenta di ritenere sussistente una competenza funzionale esclusiva del giudice penale in ordine al recesso, da parte dell’amministratore giudiziario, nei confronti di un dipendente di impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria ai sensi del d. lgs. n. 159 del 2011

Non vi è alcuna norma che consenta di ritenere sussistente una competenza funzionale esclusiva del giudice penale in ordine al recesso, da parte dell'amministratore giudiziario, nei confronti di un dipendente di impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria ai sensi del d. lgs. n. 159 del 2011

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 13633 depositata il 16 maggio 2024 – Giudizio sulla proporzionalità della sanzione fondato sulla verifica dell’incidenza lesiva della condotta extralavorativa sul vincolo fiduciario

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 13633 depositata il 16 maggio 2024 Lavoro - Procedimento disciplinare - Arresto del lavoratore in flagranza di reato - Riammissione in servizio il dipendente - Sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato - Giudizio sulla proporzionalità della sanzione fondato sulla verifica dell’incidenza lesiva della condotta extralavorativa sul [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14391 depositata il 23 maggio 2024 – La denunzia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto deve essere formulata mediante la indicazione oltre che delle norme assuntivamente violate, anche di specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione

La denunzia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto deve essere formulata mediante la indicazione oltre che delle norme assuntivamente violate, anche di specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie, diversamente impedendosi alla Corte di Cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 14043 depositata il 21 maggio 2024 – La giusta causa di licenziamento è nozione legale rispetto alla quale non sono vincolanti – al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo – le previsioni dei contratti collettivi, che hanno valenza esemplificativa e non precludono l’autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, con il solo limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione

La giusta causa di licenziamento è nozione legale rispetto alla quale non sono vincolanti - al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo - le previsioni dei contratti collettivi, che hanno valenza esemplificativa e non precludono l'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore, con il solo limite che non può essere irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione

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