LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25131 depositata il 12 settembre 2025 – Nelle obbligazioni di durata – come nel caso rendita per malattia professionale – l’effetto del giudicato non può dispiegarsi nei confronti del soggetto, non più tenuto per legge ad erogarle, essendo succeduto per legge altro soggetto

Nelle obbligazioni di durata - come nel caso rendita per malattia professionale - l'effetto del giudicato non può dispiegarsi nei confronti del soggetto, non più tenuto per legge ad erogarle, essendo succeduto per legge altro soggetto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 25161 depositata il 14 settembre 2025 – Allorché il giudice civile adìto ritenga che “competente” in ordine alla domanda formulata dall’attore sia un collegio penale del medesimo ufficio, non si pone una questione di competenza suscettibile di essere risolta con il regolamento di competenza, ma di ripartizione delle cause tra magistrati appartenenti allo stesso ufficio giudiziario, risultando inammissibile il ricorso per regolamento di competenza

Allorché il giudice civile adìto ritenga che "competente" in ordine alla domanda formulata dall'attore sia un collegio penale del medesimo ufficio, non si pone una questione di competenza suscettibile di essere risolta con il regolamento di competenza, ma di ripartizione delle cause tra magistrati appartenenti allo stesso ufficio giudiziario, risultando inammissibile il ricorso per regolamento di competenza

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 25159 depositata il 14 settembre 2025 – Il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato può ritenersi violato non già quando il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, ma ogni qual volta, interferendo nel potere dispositivo delle parti, il giudice stesso alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti.

Il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato può ritenersi violato non già quando il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all’applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall’istante, ma ogni qual volta, interferendo nel potere dispositivo delle parti, il giudice stesso alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (petitum e causa petendi), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25355 depositata il 16 settembre 2025 – Nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell’art. 366, co. 1, n. 4), c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina

Nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell'art. 366, co. 1, n. 4), c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25351 depositata il 16 settembre 2025 – Per la sussistenza della frequenza e sistematicità di reiterate assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori, il cui cumulo sia utile all’acquisizione del diritto alla promozione automatica in forza dell’art. 2103 cod. civ., non è sufficiente la mera ripetizione delle assegnazioni, essendo invece necessario – se non un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro – una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento

Per la sussistenza della frequenza e sistematicità di reiterate assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori, il cui cumulo sia utile all'acquisizione del diritto alla promozione automatica in forza dell'art. 2103 cod. civ., non è sufficiente la mera ripetizione delle assegnazioni, essendo invece necessario - se non un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro - una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro,  Sentenza n. 25194 depositata il 15 settembre 2025 – Non è suscettibile di passare in giudicato qualunque asserzione contenuta nella motivazione d’una sentenza, riferendosi l’art. 329 cpv. c.p.c. soltanto alla sequenza logica “fatto – norma -effetto giuridico” attraverso la quale si afferma l’esistenza d’un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico, di modo che ciascun elemento di tale sequenza può essere singolarmente investito di censura in appello e l’impugnazione motivata in ordine anche ad uno solo di essi riapre per intero l’esame di tale minima statuizione

Non è suscettibile di passare in giudicato qualunque asserzione contenuta nella motivazione d'una sentenza, riferendosi l'art. 329 cpv. c.p.c. soltanto alla sequenza logica "fatto - norma -effetto giuridico" attraverso la quale si afferma l'esistenza d'un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico, di modo che ciascun elemento di tale sequenza può essere singolarmente investito di censura in appello e l'impugnazione motivata in ordine anche ad uno solo di essi riapre per intero l'esame di tale minima statuizione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25343 depositata il 16 settembre 2025

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25343 depositata il 16 settembre 2025 Licenziamento - Condotta dolosa - Contestazione disciplinare - Risarcimento danno commisurato - Principio di immutabilità della contestazione - Accertamento dei fatti - Reintegrazione - Inammissibilità Fatti di causa 1. Nella ordinanza di questa Corte n. 35768/2023 si legge che C.S., dipendente della [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25341 depositata il 16 settembre 2025 – L’ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato art. 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione d’impresa a proprio rischio e di un’autonoma organizzazione – da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli -, in particolare nel caso di attività esplicate all’interno dell’azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un’organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell’esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio d’impresa relativo al servizio fornito

L'ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato art. 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione d'impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione - da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli -, in particolare nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio d'impresa relativo al servizio fornito

Torna in cima