LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31223 depositata il 30 novembre 2025 – Il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 è soggetto a prescrizione decennale con decorrenza dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza o poteva avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto

Il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 è soggetto a prescrizione decennale con decorrenza dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza o poteva avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31705 depositata il 4 dicembre 2025 – In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione automatica dell’assegno vitalizio mensile è soggetto, nel caso in cui le somme stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell’avente diritto, alla prescrizione decennale

In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione automatica dell'assegno vitalizio mensile è soggetto, nel caso in cui le somme stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto, alla prescrizione decennale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31309 depositata il 1° dicembre 2025 – Il vizio di violazione e falsa applicazione di legge dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina

Il vizio di violazione e falsa applicazione di legge dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31202 depositata il 30 novembre 2025 – La forma scritta ad probationem di cui alla prima parte del primo comma dell’art. 2556 cit. opera soltanto riguardo alle parti contraenti, ma non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento d’azienda non è soggetta ad alcun limite e, quindi, può essere data anche con testimonianze e presunzioni

La forma scritta ad probationem di cui alla prima parte del primo comma dell’art. 2556 cit. opera soltanto riguardo alle parti contraenti, ma non è applicabile ai terzi, da parte dei quali la prova del trasferimento d’azienda non è soggetta ad alcun limite e, quindi, può essere data anche con testimonianze e presunzioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30743 depositata il 21 novembre 2025 – Non sussiste una automatica esenzione dall’obbligo contributivo per le associazioni o società formalmente riconosciute come dilettantistiche, senza l’effettiva e concreta dimostrazione della presenza dei requisiti previsti dall’art. 67 lett. M del TUIR, e che spetta a chi invoca l’esenzione contributiva fornire allegazione e prova dell’effettiva natura dilettantistica del soggetto in cui favore la collaborazione è stata resa -a prescindere da previsioni statutarie e riconoscimenti formali-, e della natura sostanziale dell’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, unitamente al carattere non professionale delle prestazioni svolte dai collaboratori.

Non sussiste una automatica esenzione dall’obbligo contributivo per le associazioni o società formalmente riconosciute come dilettantistiche, senza l’effettiva e concreta dimostrazione della presenza dei requisiti previsti dall’art. 67 lett. M del TUIR, e che spetta a chi invoca l’esenzione contributiva fornire allegazione e prova dell’effettiva natura dilettantistica del soggetto in cui favore la collaborazione è stata resa -a prescindere da previsioni statutarie e riconoscimenti formali-, e della natura sostanziale dell’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, unitamente al carattere non professionale delle prestazioni svolte dai collaboratori.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 13537 depositata il 15 maggio 2024 – Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, in ipotesi di sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o cui esse abbiano aderito, l’art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990 deve essere interpretato nel senso che è comportamento sanzionabile anche quello omissivo tenuto da detti soggetti, in violazione del dovere di vigilare e dissociarsi pubblicamente ed in modo inequivoco da forme di protesta che, inserendosi nella rivendicazione di categoria, siano esercitate senza il rispetto delle misure dirette a garantire l’erogazione delle prestazioni indispensabili nei servizi pubblici essenziali, a tutela dei diritti della persona costituzionalmente presidiati e ciò anche in presenza di formale revoca dello sciopero, tanto più quando l’originaria astensione sia stata indetta in contrasto con le regole di cui alla stessa legge n. 146 del 1990 e lo stato di agitazione patrocinato dalle medesime organizzazioni sindacali sia risultato persistente nonostante la menzionata revoca

Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, in ipotesi di sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o cui esse abbiano aderito, l'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990 deve essere interpretato nel senso che è comportamento sanzionabile anche quello omissivo tenuto da detti soggetti, in violazione del dovere di vigilare e dissociarsi pubblicamente ed in modo inequivoco da forme di protesta che, inserendosi nella rivendicazione di categoria, siano esercitate senza il rispetto delle misure dirette a garantire l'erogazione delle prestazioni indispensabili nei servizi pubblici essenziali, a tutela dei diritti della persona costituzionalmente presidiati e ciò anche in presenza di formale revoca dello sciopero, tanto più quando l’originaria astensione sia stata indetta in contrasto con le regole di cui alla stessa legge n. 146 del 1990 e lo stato di agitazione patrocinato dalle medesime organizzazioni sindacali sia risultato persistente nonostante la menzionata revoca

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