LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25178 depositata il 14 settembre 2025 – Il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata

Il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 25120 depositata il 12 settembre 2025 – Nell’ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa

Nell’ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25259 depositata il 15 settembre 2025 – In tema di prestazioni assistenziali, l’indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili “ex lege”, in difetto di regole specifiche, resta assoggettato alla disciplina generale dell’art. 2033 c.c., atteso che l’incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all’insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all’erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell’interessato di optare per il trattamento economico più favorevole

In tema di prestazioni assistenziali, l'indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili "ex lege", in difetto di regole specifiche, resta assoggettato alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., atteso che l'incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all'erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 25118 depositata il 12 settembre 2025 – In caso di sequestro dell’azienda operato ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, è legittima la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall’amministratore giudiziario su ordine del giudice delegato ai sensi dell’art. 35 del d.lg.s. n. 159 cit., trattandosi di disposizione di ordine pubblico applicabile a tutti i contratti relativi all’azienda sequestrata (e, dunque, anche a quelli di lavoro), sicché il licenziamento non ha natura disciplinare e non trovano applicazione le relative garanzie, ferma soltanto la necessità della specificazione dei motivi del recesso, che resta tuttavia soddisfatta dal richiamo alla procedura ed al decreto del Tribunale

In caso di sequestro dell’azienda operato ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, è legittima la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall’amministratore giudiziario su ordine del giudice delegato ai sensi dell’art. 35 del d.lg.s. n. 159 cit., trattandosi di disposizione di ordine pubblico applicabile a tutti i contratti relativi all’azienda sequestrata (e, dunque, anche a quelli di lavoro), sicché il licenziamento non ha natura disciplinare e non trovano applicazione le relative garanzie, ferma soltanto la necessità della specificazione dei motivi del recesso, che resta tuttavia soddisfatta dal richiamo alla procedura ed al decreto del Tribunale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25528 depositata il 17 settembre 2025 – Le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull’ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall’interpretazione data dalla CGUE che, quale interprete qualificata del diritto dell’Unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della UE

Le sentenze della Corte di Giustizia dell’UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente, sull’ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall’interpretazione data dalla CGUE che, quale interprete qualificata del diritto dell’Unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della UE

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25339 depositata il 16 settembre 2025 – Il sindacato di legittimità sui contratti collettivi aziendali di lavoro può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, nei limiti dell’art. 132 n. 4 c.p.c., ovvero ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, per violazione delle norme di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., a condizione, per detta ipotesi, che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento impugnato, ma prospettino errori di diritto con riferimento alle norme di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e congruità della motivazione stessa

Il sindacato di legittimità sui contratti collettivi aziendali di lavoro può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, nei limiti dell’art. 132 n. 4 c.p.c., ovvero ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, per violazione delle norme di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., a condizione, per detta ipotesi, che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento impugnato, ma prospettino errori di diritto con riferimento alle norme di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e congruità della motivazione stessa

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