LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 13396 depositata il 16 maggio 2023 – Relazione tra contrattazione di livello nazionale e regionale nell’ambito dei rapporti convenzionati riguardanti i medici

CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 13396 depositata il 16 maggio 2023 Lavoro - Medici di medicina generale - Indennità di rischio - Servizio di assistenza H24 - Esigenze di contenimento della spesa sanitaria - Relazione tra contrattazione di livello nazionale e regionale nell’ambito dei rapporti convenzionati riguardanti i medici - Incentivi di processo - [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 12132 depositata l’ 8 maggio 2023 – La violazione dell’art. 115 c.p.c. non può riguardare l’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo il caso in cui il giudice nello scegliere e valutare gli elementi probatori abbia omesso di prendere in considerazione risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività senza motivare in concreto le ragioni della irrilevanza ovvero abbia posto alla base della decisione fatti erroneamente ritenuti notori o appartenenti alla sua scienza personale

La violazione dell'art. 115 c.p.c. non può riguardare l'apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo il caso in cui il giudice nello scegliere e valutare gli elementi probatori abbia omesso di prendere in considerazione risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività senza motivare in concreto le ragioni della irrilevanza ovvero abbia posto alla base della decisione fatti erroneamente ritenuti notori o appartenenti alla sua scienza personale

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 11564 depositata il 3 maggio 2023 – L’accertamento giudiziale dell’illegittimità del licenziamento ed il conseguente ordine di reintegrazione ex art. 18, legge n. 300 del 1970, ricostituendo “de iure” il rapporto – da considerare, quindi, come mai risolto – ne ripristinano integralmente l’originario contenuto obbligatorio, comprendente anche il diritto del lavoratore a riassumere le abituali mansioni nel posto di lavoro occupato anteriormente. Pertanto, l’eventuale attribuzione del suddetto posto ad altro dipendente in sostituzione del lavoratore licenziato – che abbia impugnato l’atto di recesso – deve essere considerata provvisoria perché condizionata alla definitiva reiezione giudiziale della suddetta impugnativa

L'accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento ed il conseguente ordine di reintegrazione ex art. 18, legge n. 300 del 1970, ricostituendo "de iure" il rapporto - da considerare, quindi, come mai risolto - ne ripristinano integralmente l'originario contenuto obbligatorio, comprendente anche il diritto del lavoratore a riassumere le abituali mansioni nel posto di lavoro occupato anteriormente. Pertanto, l'eventuale attribuzione del suddetto posto ad altro dipendente in sostituzione del lavoratore licenziato - che abbia impugnato l'atto di recesso - deve essere considerata provvisoria perché condizionata alla definitiva reiezione giudiziale della suddetta impugnativa

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12066 depositata l’ 8 maggio 2023 – Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell’integralità del risarcimento ex art. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quale termine di raffronto la retribuzione media dell’intera vita lavorativa della categoria di pertinenza e i coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti

Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento ex art. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quale termine di raffronto la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza e i coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 13475 depositata il 17 maggio 2023 – Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 13390 depositata il 16 maggio 2023 – A pena di inammissibilità, che il ricorso debba contenere “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall’articolo 366 bis” non comporta l’adozione di formule particolari, tuttavia è necessario che l’individuazione dei testi legislativi e dei principi di diritto possa cogliersi, anche implicitamente, dall’esposizione delle censure

A pena di inammissibilità, che il ricorso debba contenere “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366 bis” non comporta l'adozione di formule particolari, tuttavia è necessario che l'individuazione dei testi legislativi e dei principi di diritto possa cogliersi, anche implicitamente, dall'esposizione delle censure

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 13236 depositata il 15 maggio 2023 – Non può esser denunciata la violazione dell’art. 2697 cod. civ., allorché il giudice abbia attribuito ad alcune prove maggiore forza persuasiva che ad altre o abbia errato nel concludere che la parte ha ottemperato all’onere della prova sancito dalla legge. In tal caso si configura un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, oggi censurabile in cassazione nei ristretti limiti definiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Non può esser denunciata la violazione dell’art. 2697 cod. civ., allorché il giudice abbia attribuito ad alcune prove maggiore forza persuasiva che ad altre o abbia errato nel concludere che la parte ha ottemperato all’onere della prova sancito dalla legge. In tal caso si configura un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, oggi censurabile in cassazione nei ristretti limiti definiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12994 depositata il 12 maggio 2023 – In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l’assenza per malattia del dipendente, gravi sul datore di lavoro la prova che essa sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente, atteso che l’art. 5 legge n. 604/1966 pone a carico del datore l’onere della prova di tutti gli elementi di fatto integranti la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l’illecito disciplinare contestato

In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, gravi sul datore di lavoro la prova che essa sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente, atteso che l'art. 5 legge n. 604/1966 pone a carico del datore l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto integranti la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato

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