LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11483 depositata il 3 maggio 2023 – La rinuncia ad un diritto oltre che espressa può anche essere tacita; in tale ultimo caso può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa; al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l’onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l’inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni

La rinuncia ad un diritto oltre che espressa può anche essere tacita; in tale ultimo caso può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa; al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l'onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l'inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11342 depositata il 2 maggio 2023 – In caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione

In caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10960 depositata il 26 aprile 2023 – L’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale

L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, è applicabile anche alle società cooperative, i cui soci sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini previdenziali, sia nel caso in cui il datore di lavoro paghi di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, sia nel caso di prestazione a orario ridotto, rispondendo tale parificazione alla finalità costituzionale di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10953 depositata il 26 aprile 2023 – Alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto l’espressione usata dall’art. 12 della legge n. 153 del 1969 per indicare la retribuzione imponibile (“tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro…”) va intesa nel senso di “tutto ciò che ha diritto di ricevere”, ove si consideri che il rapporto assicurativo e l’obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l’instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l’obbligo contributivo del datore di lavoro verso l’istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d’opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti

Alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione usata dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 per indicare la retribuzione imponibile ("tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro...") va intesa nel senso di "tutto ciò che ha diritto di ricevere", ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11628 depositata il 4 maggio 2023 – Ai superstiti delle vittime del dovere, ai fini del godimento dei benefici di legge derivanti dal dante causa», rimane insensibile al richiamo ai «familiari superstiti» da parte della legge n. 244 del 2007, art. 2, comma 105, il quale rinvia alla legge n. 206 del 2004, art. 5, commi 3 e 4, limitatamente all’estensione, ai familiari delle vittime del dovere, delle prestazioni riconosciute ai familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Ai superstiti delle vittime del dovere, ai fini del godimento dei benefici di legge derivanti dal dante causa», rimane insensibile al richiamo ai «familiari superstiti» da parte della legge n. 244 del 2007, art. 2, comma 105, il quale rinvia alla legge n. 206 del 2004, art. 5, commi 3 e 4, limitatamente all'estensione, ai familiari delle vittime del dovere, delle prestazioni riconosciute ai familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10981 depositata il 26 aprile 2023 – Assegno di natalità ex art. 1, comma 125, Legge n. 190/2014 – Soggiornante di lungo periodo –

CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 10981 depositata il 26 aprile 2023 Lavoro - Assegno di natalità ex art. 1, comma 125, Legge n. 190/2014 - Soggiornante di lungo periodo - Carattere discriminatorio della condotta dell’INPS - Permesso di soggiorno e di lavoro - Sentenza Corte Costituzionale n. 54/2022 - Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10954 depositata il 26 aprile 2023 – In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni” ambientali o operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto

In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di "particolari condizioni” ambientali o operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 10945 depositata il 26 aprile 2023 – La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell’aumento dell’età pensionabile in dipendenza dell’incremento della speranza di vita di cui all’art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità

La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità

Torna in cima