LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7306 depositata il 13 marzo 2023 – In tema di permessi per assistenza ai genitori disabili ove manchi del tutto un nesso causale tra l’assenza dal lavoro e l’assistenza al disabile, non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e dunque si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto o, secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede, privando sine causa il datore di lavoro della prestazione e determinando uno sviamento dell’intervento assistenziale dell’Inps

In tema di permessi per assistenza ai genitori disabili ove manchi del tutto un nesso causale tra l'assenza dal lavoro e l'assistenza al disabile, non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e dunque si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto o, secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede, privando sine causa il datore di lavoro della prestazione e determinando uno sviamento dell'intervento assistenziale dell'Inps

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7029 depositata il 9 marzo 2023 – La “giusta causa” di licenziamento ex art. 2119 cod. civ. integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall’interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici

La "giusta causa" di licenziamento ex art. 2119 cod. civ. integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6660 depositata il 6 marzo 2023 – Qualora la Pubblica Amministrazione, nel perseguire in via disciplinare fatti oggetto anche di procedimento penale, non decida di attendere gli esiti di quest’ultimo, solo la sentenza penale di assoluzione impedisce, se passata in giudicato, ai sensi dell’art. 653, co. 1, c.p.p., una diversa decisione, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste, nel giudizio civile di impugnazione della sanzione disciplinare; anche la valutazione degli elementi istruttori che il giudice civile trae dagli atti del procedimento o del processo penale non è vincolata dalla valutazione di essi che si sia avuta in quest’ultimo

Qualora la Pubblica Amministrazione, nel perseguire in via disciplinare fatti oggetto anche di procedimento penale, non decida di attendere gli esiti di quest'ultimo, solo la sentenza penale di assoluzione impedisce, se passata in giudicato, ai sensi dell'art. 653, co. 1, c.p.p., una diversa decisione, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste, nel giudizio civile di impugnazione della sanzione disciplinare; anche la valutazione degli elementi istruttori che il giudice civile trae dagli atti del procedimento o del processo penale non è vincolata dalla valutazione di essi che si sia avuta in quest'ultimo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6555 depositata il 6 marzo 2023 – In tema di procedimento disciplinare, nel caso in cui il lavoratore, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, avanzi tale richiesta successivamente, entro il termine di cui al comma 5 dell’art. 7 della L. n. 300 del 1970, il datore di lavoro è tenuto a provvedere all’audizione – con conseguentemente illegittimità della sanzione adottata in mancanza di tale adempimento – senza poter sindacare la necessità o opportunità della integrazione difensiva, non sussistendo ragioni per limitare il diritto di difesa, preordinato alla tutela di interessi fondamentali del lavoratore, in assenza di un apprezzabile interesse contrario della parte datoriale, che riceve comunque adeguata tutela la stringente cadenza temporale che regola il procedimento disciplinare

In tema di procedimento disciplinare, nel caso in cui il lavoratore, dopo avere presentato giustificazioni scritte senza formulare alcuna richiesta di audizione orale, avanzi tale richiesta successivamente, entro il termine di cui al comma 5 dell'art. 7 della L. n. 300 del 1970, il datore di lavoro è tenuto a provvedere all'audizione - con conseguentemente illegittimità della sanzione adottata in mancanza di tale adempimento - senza poter sindacare la necessità o opportunità della integrazione difensiva, non sussistendo ragioni per limitare il diritto di difesa, preordinato alla tutela di interessi fondamentali del lavoratore, in assenza di un apprezzabile interesse contrario della parte datoriale, che riceve comunque adeguata tutela la stringente cadenza temporale che regola il procedimento disciplinare

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6953 depositata l’ 8 marzo 2023 – In tema di assegni al nucleo familiare, per lavoratori comunitari, la prova circa il possesso del requisito reddituale del nucleo familiare, a norma del comma 9 dell’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, essa deve essere fornita dal richiedente attraverso un’attestazione la quale, pur se non sottoponibile ad autenticazione, è sanzionabile, anche penalmente, a norma dell’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000

In tema di assegni al nucleo familiare, per lavoratori comunitari, la prova circa il possesso del requisito reddituale del nucleo familiare, a norma del comma 9 dell'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, essa deve essere fornita dal richiedente attraverso un'attestazione la quale, pur se non sottoponibile ad autenticazione, è sanzionabile, anche penalmente, a norma dell'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6911 depositato l’ 8 marzo 2023 – Inottemperante all’ordine dei superiori e sanzione disciplinare conservativa

CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 6911 depositato l' 8 marzo 2023 Lavoro - Sanzione disciplinare conservativa - Inottemperante all'ordine dei superiori - Compatibilità degli ordini impartiti dal datore con la disciplina dettata dal Codice della Strada - Rigetto Fatti di causa 1. La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza impugnata, in riforma della [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6838 depositata il 7 marzo 2023 – Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisca un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, ha tuttavia precisato che “ove, però, il recesso sia motivato dall’esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario, ed in giudizio se ne accerti, in concreto, l’inesistenza, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale addotta

Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisca un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, ha tuttavia precisato che "ove, però, il recesso sia motivato dall'esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere straordinario, ed in giudizio se ne accerti, in concreto, l'inesistenza, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale addotta

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 6850 depositata il 7 marzo 2023 – Il beneficio previdenziale spettante, ai sensi dell’art. 1, co. 563, lett. c) l. n. 266/05, alle vittime del dovere che abbiano subito un’invalidità permanente in conseguenza di lesioni riportate a seguito di eventi verificatisi nel corso di attività di vigilanza ad infrastrutture civili, postula che l’attività di vigilanza sia connotata da una speciale pericolosità e dall’assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti

Il beneficio previdenziale spettante, ai sensi dell'art. 1, co. 563, lett. c) l. n. 266/05, alle vittime del dovere che abbiano subito un'invalidità permanente in conseguenza di lesioni riportate a seguito di eventi verificatisi nel corso di attività di vigilanza ad infrastrutture civili, postula che l’attività di vigilanza sia connotata da una speciale pericolosità e dall’assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti

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