LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7866 depositata il 17 marzo 2023 – In materia disciplinare, la normativa speciale delinea una procedura maggiormente garantita, rispetto a quella di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e la contestazione dell’addebito ed il successivo opinamento circa la sanzione da irrogare non possono essere contestuali, trattandosi di fasi che, ai sensi della citata disposizione, devono essere separate, realizzando una “doppia fase di contestazione”, così da consentire all’incolpato l’esercizio del diritto di difesa e da garantire che le indagini disciplinari tengano conto delle giustificazioni rese dal lavoratore a fronte della contestazione ricevuta

In materia disciplinare, la normativa speciale delinea una procedura maggiormente garantita, rispetto a quella di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e la contestazione dell'addebito ed il successivo opinamento circa la sanzione da irrogare non possono essere contestuali, trattandosi di fasi che, ai sensi della citata disposizione, devono essere separate, realizzando una "doppia fase di contestazione", così da consentire all'incolpato l'esercizio del diritto di difesa e da garantire che le indagini disciplinari tengano conto delle giustificazioni rese dal lavoratore a fronte della contestazione ricevuta

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7799 depositata il 17 marzo 2023 – La distribuzione di comunicati di contenuto sindacale nei luoghi di lavoro, anche a mezzo email, in quanto assimilabile all’attività di proselitismo, incontra i limiti previsti dall’art. 26, comma 1, della l. n. 300 del 1970, e pertanto si deve ritenere consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio per il normale svolgimento dell’attività aziendale, alla luce delle concrete modalità organizzative dell’impresa e del tipo di lavoro cui sono addetti i destinatari delle comunicazioni

La distribuzione di comunicati di contenuto sindacale nei luoghi di lavoro, anche a mezzo email, in quanto assimilabile all'attività di proselitismo, incontra i limiti previsti dall'art. 26, comma 1, della l. n. 300 del 1970, e pertanto si deve ritenere consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio per il normale svolgimento dell'attività aziendale, alla luce delle concrete modalità organizzative dell'impresa e del tipo di lavoro cui sono addetti i destinatari delle comunicazioni

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7712 depositata il 16 marzo 2023 – Il principio di necessari corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati. L’art. 116 c.p.c. preclude al giudice di valutare una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale

Il principio di necessari corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati. L'art. 116 c.p.c. preclude al giudice di valutare una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7684 depositata il 16 marzo 2023 – Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto o dei CCNL), dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie (…), diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione

Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (violazione o falsa applicazione di norme di diritto o dei CCNL), dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie (...), diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7467 depositata il 15 marzo 2023 – In materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e b1uona fede, si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e va inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, in ragione della complessità di accertamento della condotta del dipendente oppure per l’esistenza di una articolata organizzazione aziendale

In materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e b1uona fede, si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e va inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, in ragione della complessità di accertamento della condotta del dipendente oppure per l'esistenza di una articolata organizzazione aziendale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7225 depositata il 13 marzo 2023 – Licenziamento senza preavviso per reiterazione gravi condotte

CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 7225 depositata il 13 marzo 2023 Sanzione disciplinare - Sospensione dal servizio - Archiviazione  - Apertura nuovo procedimento disciplinare - Licenziamento senza preavviso per reiterazione gravi condotte - Art. 55-quater, lett. e) D.Lgs. n. 165/2001 Rilevato che 1. il Comune di (…) ha applicato nei confronti di (…) sua [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6902 depositata l’ 8 marzo 2023 – A seguito della declaratoria di illegittimità della cessione del ramo e dell’ordine del giudice di ripristinare il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente, il rapporto con il cessionario è ritenuto instaurato in via di mero fatto e il sinallagma contrattuale tra cedente e lavoratore ceduto riprende effettività e rivivono gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti e, in particolare, l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione

A seguito della declaratoria di illegittimità della cessione del ramo e dell’ordine del giudice di ripristinare il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente, il rapporto con il cessionario è ritenuto instaurato in via di mero fatto e il sinallagma contrattuale tra cedente e lavoratore ceduto riprende effettività e rivivono gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti e, in particolare, l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione

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