LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 37039 depositata il 17 dicembre 2022 – In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell’illecito, il momento dell’accertamento – in relazione al quale va collocato il “dies a quo” del termine previsto dall’art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione – non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell’autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l’attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione

In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'illecito, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione

– Per la violazione delle regole di formazione della prova, è sufficiente ribadire che l’art. 115 c.p.c. si limita a richiedere che la decisione si basi su elementi validamente acquisiti al processo, con divieto del giudice di utilizzare prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio al di fuori dei casi in cui la legge gli conferisce un potere officioso d’indagine, mentre esula dall’ambito applicativo di tali disposizioni ogni questione che involga il modo in cui siano state valutati gli elementi acquisiti, profilo su cui il controllo di legittimità può svolgersi solo con riguardo alla motivazione, in termini di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.

Per la violazione delle regole di formazione della prova, è sufficiente ribadire che l’art. 115 c.p.c. si limita a richiedere che la decisione si basi su elementi validamente acquisiti al processo, con divieto del giudice di utilizzare prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei casi in cui la legge gli conferisce un potere officioso d'indagine, mentre esula dall’ambito applicativo di tali disposizioni ogni questione che involga il modo in cui siano state valutati gli elementi acquisiti, profilo su cui il controllo di legittimità può svolgersi solo con riguardo alla motivazione, in termini di violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 37004 depositata il 16 dicembre 2022 – In tema di dirigenza sanitaria, il titolare di incarichi ex art. 39, comma 9, CCNL area medica e veterinaria del SSN del CCNL del 2000 che, pur non configurandosi con la denominazione di incarico di direttore di dipartimento, ricomprendano – secondo l’atto aziendale – più strutture complesse – non ha diritto, in assenza dell’atto aziendale di graduazione delle funzioni, alla parte variabile della retribuzione di posizione

In tema di dirigenza sanitaria, il titolare di incarichi ex art. 39, comma 9, CCNL area medica e veterinaria del SSN del CCNL del 2000 che, pur non configurandosi con la denominazione di incarico di direttore di dipartimento, ricomprendano - secondo l’atto aziendale - più strutture complesse - non ha diritto, in assenza dell’atto aziendale di graduazione delle funzioni, alla parte variabile della retribuzione di posizione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36941 depositata il 16 dicembre 2022 – Prescrizione dei contributi dovuti dal professionista alla Gestione Separata dell’INPS

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36941 depositata il 16 dicembre 2022 Lavoro - Contributi dovuti dal professionista alla Gestione Separata dell'INPS - Mancata compilazione del cd. "quadro RR" - Occultamento doloso del debito - Prescrizione - Studi di settore - Accoglimento Con sentenza 24.11.20, la Corte di appello di Palermo ha respinto l'appello proposto [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 37046 depositata il 17 dicembre 2022 – In considerazione dell’art. 346 c.p.c., che sancisce l’implicita rinuncia alle domande ed alle eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello, è necessario distinguere, ai fini della formazione del giudicato, le domande e le eccezioni respinte da quelle non esaminate

In considerazione dell’art. 346 c.p.c., che sancisce l'implicita rinuncia alle domande ed alle eccezioni non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello, è necessario distinguere, ai fini della formazione del giudicato, le domande e le eccezioni respinte da quelle non esaminate

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 35798 depositata il 6 dicembre 2022 – L’attività di recapito rimane all’interno del rapporto tra l’Ente Poste e l’agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l’espletamento del servizio, poiché del finale risultato resta responsabile l’Ente conferente

L'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l'Ente Poste e l'agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio, poiché del finale risultato resta responsabile l'Ente conferente

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 35643 depositata il 5 dicembre 2022 – La distribuzione di comunicati di contenuto sindacale all’interno dei luoghi di lavoro (cosiddetto volantinaggio incluso quello elettronico), in quanto assimilabile all’attività di proselitismo, incontra il limite previsto dall’art. 26, primo comma, stat. Lavoratori, sicché è da ritenere consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale

La distribuzione di comunicati di contenuto sindacale all'interno dei luoghi di lavoro (cosiddetto volantinaggio incluso quello elettronico), in quanto assimilabile all'attività di proselitismo, incontra il limite previsto dall'art. 26, primo comma, stat. Lavoratori, sicché è da ritenere consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 35560 depositata il 2 dicembre 2022 – In tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, l’articolo 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 ha previsto la regola generale dell’autonomia del processo penale e del procedimento disciplinare, e tale previsione costituisce, in forza dell’art. 55, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 165, norma imperativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 cod. civ., sicché peraltro non è derogabile ad opera della contrattazione collettiva

In tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, l’articolo 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 ha previsto la regola generale dell’autonomia del processo penale e del procedimento disciplinare, e tale previsione costituisce, in forza dell'art. 55, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 165, norma imperativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 cod. civ., sicché peraltro non è derogabile ad opera della contrattazione collettiva

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