LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 35643 depositata il 5 dicembre 2022 – La distribuzione di comunicati di contenuto sindacale all’interno dei luoghi di lavoro (cosiddetto volantinaggio incluso quello elettronico), in quanto assimilabile all’attività di proselitismo, incontra il limite previsto dall’art. 26, primo comma, stat. Lavoratori, sicché è da ritenere consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale

La distribuzione di comunicati di contenuto sindacale all'interno dei luoghi di lavoro (cosiddetto volantinaggio incluso quello elettronico), in quanto assimilabile all'attività di proselitismo, incontra il limite previsto dall'art. 26, primo comma, stat. Lavoratori, sicché è da ritenere consentita soltanto se effettuata senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 35560 depositata il 2 dicembre 2022 – In tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, l’articolo 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 ha previsto la regola generale dell’autonomia del processo penale e del procedimento disciplinare, e tale previsione costituisce, in forza dell’art. 55, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 165, norma imperativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 cod. civ., sicché peraltro non è derogabile ad opera della contrattazione collettiva

In tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, l’articolo 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 ha previsto la regola generale dell’autonomia del processo penale e del procedimento disciplinare, e tale previsione costituisce, in forza dell'art. 55, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 165, norma imperativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 cod. civ., sicché peraltro non è derogabile ad opera della contrattazione collettiva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 35233 depositata il 30 novembre 2022 – Per travisamento della prova s’intende la constatazione di un errore di percezione o di ricezione della prova da parte del giudice del merito. Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento

Per travisamento della prova s'intende la constatazione di un errore di percezione o di ricezione della prova da parte del giudice del merito. Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 36188 depositata il 12 dicembre 2022 – Anche in ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi della legge n. 604 del 1966 art. 3, ma può esercitare il recesso solo dopo che si sia esaurito il periodo all’uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità

Anche in ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi della legge n. 604 del 1966 art. 3, ma può esercitare il recesso solo dopo che si sia esaurito il periodo all’uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36461 depositata il 13 dicembre 2022 – La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni

La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 36454 depositata il 13 dicembre 2022 – In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione di appartenenza del lavoratore per la ripresa o riapertura del procedimento disciplinare in esito al giudizio penale, di cui all’art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, si ha per rispettato se l’amministrazione datrice di lavoro formi entro tale termine l’atto di rinnovo della contestazione dell’addebito, assumendo rilievo l’eventuale superamento di quel termine per ritardo nella comunicazione solo allorquando esso sia di entità tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato

In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore per la ripresa o riapertura del procedimento disciplinare in esito al giudizio penale, di cui all'art. 55-ter, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, si ha per rispettato se l'amministrazione datrice di lavoro formi entro tale termine l’atto di rinnovo della contestazione dell’addebito, assumendo rilievo l'eventuale superamento di quel termine per ritardo nella comunicazione solo allorquando esso sia di entità tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'incolpato

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza n. 35645 depositata il 5 dicembre 2022 – In caso di giudicato esterno, è dovere del giudice di legittimità nell’adempimento della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario e del dovere di prevenire contrasti tra giudicati, in coerenza con il divieto del “ne bis in idem”

In caso di giudicato esterno, è dovere del giudice di legittimità nell'adempimento della funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario e del dovere di prevenire contrasti tra giudicati, in coerenza con il divieto del "ne bis in idem"

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza n. 35235 depositata il 30 novembre 2022 – Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo l’elemento qualificante va ricercato non nella legittimità o illegittimità dei singoli atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria e che spetta al giudice del merito accertare o escludere, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto

Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo l'elemento qualificante va ricercato non nella legittimità o illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria e che spetta al giudice del merito accertare o escludere, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto

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