LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 marzo 2022, n. 6711 – In tema di licenziamento collettivo, la comunicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, anche dopo le modifiche apportate dall’art. 1, comma 44, della l. n. 92 del 2012, per assolvere alla funzione cui è normativamente preordinata, non può essere parcellizzata in tante comunicazioni – ciascuna limitata ai lavoratori fino a quel momento licenziati ed effettuata entro sette giorni dai singoli licenziamenti – ma deve essere unica, cioè tale da esprimere l’assetto definitivo sull’elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta

In tema di licenziamento collettivo, la comunicazione, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, anche dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 44, della l. n. 92 del 2012, per assolvere alla funzione cui è normativamente preordinata, non può essere parcellizzata in tante comunicazioni - ciascuna limitata ai lavoratori fino a quel momento licenziati ed effettuata entro sette giorni dai singoli licenziamenti - ma deve essere unica, cioè tale da esprimere l'assetto definitivo sull'elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 marzo 2022, n. 6742 – Nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali e tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione

Nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali e tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 febbraio 2022, n. 6493 – Il pregiudizio sofferto dal lavoratore, correttamente qui ritenuto sussistente per essere lo stesso, in base al diritto eurocomunitario, soggetto ad un onere probatorio agevolato, tale da essere assolto sulla base di mere presunzioni, deve considerarsi normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile

Il pregiudizio sofferto dal lavoratore, correttamente qui ritenuto sussistente per essere lo stesso, in base al diritto eurocomunitario, soggetto ad un onere probatorio agevolato, tale da essere assolto sulla base di mere presunzioni, deve considerarsi normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 marzo 2022, n. 6899 – Interposizione di manodopera vietata e responsabilità solidale

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 marzo 2022, n. 6899 Sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro - Responsabilità solidale - Interposizione di manodopera vietata - Incompatibilità Rilevato che con la sentenza impugnata è stata confermata la pronunzia del Tribunale di Catania con la quale era stata rigettata la domanda di A.L., volta, in [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 marzo 2022, n. 6898 – Sussistono i requisiti prescritti dall’art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese per aver la parte ricorrente depositato atto di rinuncia accettato da tutti i controricorrenti

Sussistono i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese per aver la parte ricorrente depositato atto di rinuncia accettato da tutti i controricorrenti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 marzo 2022, n. 6897 – Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore

Gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 febbraio 2022, n. 6503 – E’ ritenuto configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico «terminale», cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo e di danno morale «terminale o catastrofale o catastrofico», ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell’intervallo tra l’evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi

E' ritenuto configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico «terminale», cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo e di danno morale «terminale o catastrofale o catastrofico», ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi

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