CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 febbraio 2022, n. 6493 – Il pregiudizio sofferto dal lavoratore, correttamente qui ritenuto sussistente per essere lo stesso, in base al diritto eurocomunitario, soggetto ad un onere probatorio agevolato, tale da essere assolto sulla base di mere presunzioni, deve considerarsi normalmente correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile