LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 gennaio 2022, n. 2452 – Se è vero che nel rito del lavoro il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo, tale insanabilità deve nondimeno escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga, sì da potersi escludere l’ipotesi di un  ripensamento del giudice

Se è vero che nel rito del lavoro il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo, tale insanabilità deve nondimeno escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga, sì da potersi escludere l'ipotesi di un  ripensamento del giudice

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 gennaio 2022, n. 2354 – Non si configura la violazione della norma di diritto solo formalmente denunciata, in quanto non integrata dalla deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo

Non si configura la violazione della norma di diritto solo formalmente denunciata, in quanto non integrata dalla deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 gennaio 2022, n. 2489 – Nullità dei contratti di collaborazione coordinata continuativa e determinazione dell’inquadramento del lavoratore

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 gennaio 2022, n. 2489 Rapporto di lavoro - Contratti di collaborazione coordinata continuativa - Nullità - Determinazione dell'inquadramento del lavoratore Rilevato che 1. a seguito di propria sentenza non definitiva n. 3621/2016, la Corte d’appello di Roma, con sentenza definitiva 7 gennaio 2020, in esito alle scrutinate risultanze istruttorie: [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 gennaio 2022, n. 2487 – Va ribadita l’incompatibilità della condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della società esclusivamente con la qualifica di amministratore unico di una società, non potendo in tal caso realizzarsi un effettivo assoggettamento del predetto all’altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che si caratterizza quale requisito tipico della subordinazione

Va ribadita l’incompatibilità della condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della società esclusivamente con la qualifica di amministratore unico di una società, non potendo in tal caso realizzarsi un effettivo assoggettamento del predetto all’altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che si caratterizza quale requisito tipico della subordinazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 gennaio 2022, n. 2246 – Ai fini della “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l’arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza di poteri attribuiti al dirigente

Ai fini della "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l’arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza di poteri attribuiti al dirigente

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 gennaio 2022, n. 2083 – Di «motivazione apparente» o di «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsi laddove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice

Di «motivazione apparente» o di «motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsi laddove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consenta alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 gennaio 2022, n. 2082 – Pagamento delle retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 gennaio 2022, n. 2082 Cessione ramo d’azienda - Nullità - Riconoscimento - Pagamento delle retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto Rilevato che 1. la Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva respinto le domande degli odierni ricorrenti, dipendenti della società [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 24 gennaio 2022, n. 2000 – Il D.M. 15 marzo 2005 n. 17445, sulla base della preesistente previsione contenuta D.Lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, primo periodo, ha specificato che rientrano nell’ambito del raggruppamento di cui alla lett. B), gli “impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi” che dunque sono soggetti in via generale all’obbligo assicurativo presso la gestione ENPALS, ora confluita presso l’INPS

Il D.M. 15 marzo 2005 n. 17445, sulla base della preesistente previsione contenuta D.Lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, primo periodo, ha specificato che rientrano nell'ambito del raggruppamento di cui alla lett. B), gli "impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi" che dunque sono soggetti in via generale all'obbligo assicurativo presso la gestione ENPALS, ora confluita presso l'INPS

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