CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 gennaio 2022, n. 1102 – La non contestazione dei fatti non costituisce prova legale, bensì un mero elemento di prova, sicché il giudice di appello, ove nuovamente investito dell’accertamento dei medesimi con specifico motivo d’impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio
La non contestazione dei fatti non costituisce prova legale, bensì un mero elemento di prova, sicché il giudice di appello, ove nuovamente investito dell'accertamento dei medesimi con specifico motivo d'impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio