LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 gennaio 2022, n. 930 – La denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammissibile limitatamente ai contratti collettivi nazionali, con esclusione dunque dei contratti collettivi provinciali, per i quali ultimi la censura rimane possibile, così come in genere per i contratti di diritto comune, nei limiti della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. ovvero dell’omesso esame circa fatti decisivi

La denuncia ai sensi dell'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c., della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammissibile limitatamente ai contratti collettivi nazionali, con esclusione dunque dei contratti collettivi provinciali, per i quali ultimi la censura rimane possibile, così come in genere per i contratti di diritto comune, nei limiti della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. ovvero dell'omesso esame circa fatti decisivi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 gennaio 2022, n. 960 – E’ solo l’attività svolta nell’ambito dell’ufficio stampa di cui alla l. n. 150 del 2000, per la quale il legislatore ha richiesto il titolo dell’iscrizione all’albo professionale e previsto un’area speciale di contrattazione con la partecipazione delle organizzazioni sindacali dei giornalisti, che ha natura giornalistica e, di conseguenza, comporta l’iscrizione all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI);

E' solo l'attività svolta nell'ambito dell'ufficio stampa di cui alla l. n. 150 del 2000, per la quale il legislatore ha richiesto il titolo dell'iscrizione all'albo professionale e previsto un'area speciale di contrattazione con la partecipazione delle organizzazioni sindacali dei giornalisti, che ha natura giornalistica e, di conseguenza, comporta l'iscrizione all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI);

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 gennaio 2022, n. 439 – Indennità di disoccupazione agricola – Rideterminazione della contribuzione figurativa

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 gennaio 2022, n. 439 Rapporto di lavoro - Operaia a tempo determinato - Indennità di disoccupazione agricola - Rideterminazione della contribuzione figurativa Fatti di causa La Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia del Tribunale di Palmi che aveva rigettato la domanda di T.B. volta alla declaratoria [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 gennaio 2022, n. 571 – L’autorità del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del “ne bis in idem”

L'autorità del giudicato esterno non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "ne bis in idem" Quando due giudizi tra le stesse parti vedono sullo stesso rapporto giuridico e uno di essi è stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento già compiuto in ordine ad una situazione giuridica e la soluzione di una questione di fatto o di diritto che abbiano inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe le cause e abbiano costituito la logica premessa contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il "petitum" del primo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 gennaio 2022, n. 568 – I provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell’interessato, ha valenza generale, ed è quindi applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall’Istituto, salvo nei casi di condotto omissiva del datore di lavoro

I provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato, ha valenza generale, ed è quindi applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall'Istituto, salvo nei casi di condotto omissiva del datore di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 gennaio 2022, n. 841 – Nel ricorso per cassazione può denunciarsi una violazione dell’art. 116 c.p.c. solo quando la pronunzia si sia basata su prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti consentiti o quando il giudice abbia disatteso prove legali o – al contrario – abbia considerato come prove legali prove che tali non sono

Nel ricorso per cassazione può denunciarsi una violazione dell’art. 116 c.p.c. solo quando la pronunzia si sia basata su prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti consentiti o quando il giudice abbia disatteso prove legali o - al contrario - abbia considerato come prove legali prove che tali non sono

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 gennaio 2022, n. 657 – In caso di passaggio di personale conseguente al trasferimento di attività concorrono a formare la base di calcolo ai fini della quantificazione dell’assegno personale le voci retributive corrisposte in misura fissa e continuativa, non già gli emolumenti variabili o provvisori sui quali, per il loro carattere di precarietà e di accidentalità, il dipendente non può riporre affidamento, o perché connessi a particolari situazioni di lavoro o in quanto derivanti dal raggiungimento di specifici obiettivi e condizionati, nell’ammontare, da stanziamenti per i quali è richiesto il previo giudizio di compatibilità con le esigenze finanziarie dell’amministrazione

In caso di passaggio di personale conseguente al trasferimento di attività concorrono a formare la base di calcolo ai fini della quantificazione dell’assegno personale le voci retributive corrisposte in misura fissa e continuativa, non già gli emolumenti variabili o provvisori sui quali, per il loro carattere di precarietà e di accidentalità, il dipendente non può riporre affidamento, o perché connessi a particolari situazioni di lavoro o in quanto derivanti dal raggiungimento di specifici obiettivi e condizionati, nell’ammontare, da stanziamenti per i quali è richiesto il previo giudizio di compatibilità con le esigenze finanziarie dell’amministrazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 gennaio 2022, n. 573 – La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art.24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario

La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art.24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario

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