LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 gennaio 2022, n. 177 – Per effetto della previsione contenuta nell’art. 67 TUIR, primo comma lettera m), che dunque determina effetti eccettuativi anche rispetto all’ obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all’art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all’assistenza all’attività sportiva dilettantistica

Per effetto della previsione contenuta nell'art. 67 TUIR, primo comma lettera m), che dunque determina effetti eccettuativi anche rispetto all' obbligo contributivo previdenziale, non risultano soggette agli obblighi predetti le prestazioni, se compensate nei limiti monetari di cui all'art. 69 TUIR, relative alla formazione, alla didattica, alla preparazione ed all'assistenza all'attività sportiva dilettantistica

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 gennaio 2022, n. 453 – Il credito vantato dall’INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate a! lavoratore a titolo d’indennità e di contribuzione figurativa, afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all’ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall’art. 3, comma 9, lett. b, della I. n. 335 del 1995

Il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate a! lavoratore a titolo d'indennità e di contribuzione figurativa, afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b, della I. n. 335 del 1995

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 gennaio 2022, n. 176 – In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, la decadenza speciale dall’azione giudiziaria, prevista dall’art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella l. n. 326 del 2003, non è applicabile a coloro che rientrano nel regime previgente, di cui all’art 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, e in particolare ai lavoratori esclusi in virtù del comma 6 bis dell’art. 47 della l. n. 326 cit.

In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la decadenza speciale dall'azione giudiziaria, prevista dall'art. 47, comma 5, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella l. n. 326 del 2003, non è applicabile a coloro che rientrano nel regime previgente, di cui all'art 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, e in particolare ai lavoratori esclusi in virtù del comma 6 bis dell'art. 47 della l. n. 326 cit.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 dicembre 2021, n. 41585 – In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione del posto cui era addetto il lavoratore, il datore di lavoro ha l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analogo a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di avere prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione del posto cui era addetto il lavoratore, il datore di lavoro ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analogo a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di avere prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 gennaio 2022, n. 181 – Unicamente al DM del luglio 2000 che il Consulente tecnico incaricato e lo stesso giudice devono fare riferimento nel determinare la misura del danno, indicata, a seconda dei casi, con un valore unico ovvero in un intervallo di valori o ancora con locuzioni “superiore a” ovvero “fino a” ai fini del riconoscimento del beneficio di legge

Unicamente al DM del luglio 2000 che il Consulente tecnico incaricato e lo stesso giudice devono fare riferimento nel determinare la misura del danno, indicata, a seconda dei casi, con un valore unico ovvero in un intervallo di valori o ancora con locuzioni "superiore a" ovvero "fino a" ai fini del riconoscimento del beneficio di legge

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 gennaio 2022, n. 175 – Il D.M. 15 marzo 2005 n. 17445, sulla base della preesistente previsione contenuta D.Lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, primo periodo, ha specificato che rientrano nell’ambito del raggruppamento di cui alla lett. B), gli “impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi” che dunque sono soggetti in via generale all’obbligo assicurativo presso la gestione ENPALS, ora confluita presso l’INPS

Il D.M. 15 marzo 2005 n. 17445, sulla base della preesistente previsione contenuta D.Lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, primo periodo, ha specificato che rientrano nell'ambito del raggruppamento di cui alla lett. B), gli "impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi" che dunque sono soggetti in via generale all'obbligo assicurativo presso la gestione ENPALS, ora confluita presso l'INPS

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 gennaio 2022, n. 183 – Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento

Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 e ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento

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