CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 gennaio 2022, n. 1102 – La non contestazione dei fatti non costituisce prova legale, bensì un mero elemento di prova, sicché il giudice di appello, ove nuovamente investito dell’accertamento dei medesimi con specifico motivo d’impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio