GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 17285 depositata il 1° giugno 2026 – La previsione relativa all’esonero dall’obbligo di preavviso da parte della lavoratrice o del lavoratore in caso di dimissioni è stato ritenuto ulteriore elemento a conforto del carattere assoluto della presunzione di non spontaneità delle dimissioni rassegnate nel periodo di divieto, poiché denota l’intenzione del legislatore di tutelare in modo ancora più netto il lavoratore che si trovi in un periodo di particolare disagio rispetto alla prosecuzione della precedente occupazione lavorativa

La previsione relativa all’esonero dall’obbligo di preavviso da parte della lavoratrice o del lavoratore in caso di dimissioni è stato ritenuto ulteriore elemento a conforto del carattere assoluto della presunzione di non spontaneità delle dimissioni rassegnate nel periodo di divieto, poiché denota l’intenzione del legislatore di tutelare in modo ancora più netto il lavoratore che si trovi in un periodo di particolare disagio rispetto alla prosecuzione della precedente occupazione lavorativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17820 depositata il 4 giugno 2026 – Nei giudizi tributari di merito, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro senza necessità di apposita delibera, giacché la relativa riserva convenzionale in favore dell’Avvocatura dello Stato non opera per le liti innanzi al giudice tributario, ma riguarda il diverso giudizio di legittimità

Nei giudizi tributari di merito, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro senza necessità di apposita delibera, giacché la relativa riserva convenzionale in favore dell'Avvocatura dello Stato non opera per le liti innanzi al giudice tributario, ma riguarda il diverso giudizio di legittimità

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n 17169 depositata il 1° giugno 2026 – In tema di trasmissione degli atti tributari, la notificazione di un atto impositivo a mezzo di p.e.c. ai sensi dell’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600 del 1973 si esegue – quando l’indirizzo di posta è inabile alla ricezione delle comunicazioni per negligenza del contribuente – mediante il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società I. e l’invio di una raccomandata informativa al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, senza la necessità di provare l’avvenuta ricezione della stessa, a differenza di quanto previsto per la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente, rispetto alla quale vige l’obbligo di produrre la relata di notifica della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito (CAD)

In tema di trasmissione degli atti tributari, la notificazione di un atto impositivo a mezzo di p.e.c. ai sensi dell'art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600 del 1973 si esegue - quando l'indirizzo di posta è inabile alla ricezione delle comunicazioni per negligenza del contribuente - mediante il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società I. e l'invio di una raccomandata informativa al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, senza la necessità di provare l'avvenuta ricezione della stessa, a differenza di quanto previsto per la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente, rispetto alla quale vige l'obbligo di produrre la relata di notifica della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (CAD)

Corte Costituzionale sentenza n. 50 depositata il 13 aprile 2026 – L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 impone di ritenere che la sentenza penale di assoluzione cui si riferisce tale disposizione abbia sempre efficacia di giudicato nel processo tributario, salve le ipotesi in cui: a) vengano in considerazione fattispecie riconducibili a presunzioni legali tipiche, essendo necessario, in questi casi, che la suddetta sentenza consegua a un accertamento positivo della non esistenza del fatto; b) l’assoluzione sia stata pronunciata esclusivamente in conseguenza dell’inutilizzabilità delle prove nel giudizio penale, le quali siano suscettibili però di esserlo, in quanto formate nel rispetto delle regole fiscali, in quello tributario

L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 impone di ritenere che la sentenza penale di assoluzione cui si riferisce tale disposizione abbia sempre efficacia di giudicato nel processo tributario, salve le ipotesi in cui: a) vengano in considerazione fattispecie riconducibili a presunzioni legali tipiche, essendo necessario, in questi casi, che la suddetta sentenza consegua a un accertamento positivo della non esistenza del fatto; b) l’assoluzione sia stata pronunciata esclusivamente in conseguenza dell’inutilizzabilità delle prove nel giudizio penale, le quali siano suscettibili però di esserlo, in quanto formate nel rispetto delle regole fiscali, in quello tributario

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16846 depositata il 29 maggio 2026 – Qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali

Qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali

Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza n. 14990 depositata il 27 aprile 2026 – L’opzione del regime della trasparenza fiscale fa sì che anche il profitto derivante alla società, dal risparmio di spesa conseguente all’avvenuta evasione fiscale si sia immediatamente trasferito sul socio rendendo, pertanto, l’ablazione da operare in danno del predetto per effetto dell’avvenuto accertamento del reato – commesso solo apparentemente nell’interesse della citata società ma in realtà direttamente a favore non il frutto di una confisca per equivalente ma di una confisca diretta, andando questa immediatamente ad incidere sul profitto derivante dal reato; la indiscussa natura recuperatoria della confisca diretta rende inapplicabile quanto al caso di specie lo strumento previsto, in sede esclusivamente sanzionatoria, dall’art. 21-ter del dlgs n. 74 del 2000

L'opzione del regime della trasparenza fiscale fa sì che anche il profitto derivante alla società, dal risparmio di spesa conseguente all'avvenuta evasione fiscale si sia immediatamente trasferito sul socio rendendo, pertanto, l'ablazione da operare in danno del predetto per effetto dell'avvenuto accertamento del reato - commesso solo apparentemente nell'interesse della citata società ma in realtà direttamente a favore non il frutto di una confisca per equivalente ma di una confisca diretta, andando questa immediatamente ad incidere sul profitto derivante dal reato; la indiscussa natura recuperatoria della confisca diretta rende inapplicabile quanto al caso di specie lo strumento previsto, in sede esclusivamente sanzionatoria, dall'art. 21-ter del dlgs n. 74 del 2000.

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