GIURISPRUDENZA – MASSIME

Corte di Cassazione, sezione prima, ordinanza n. 12525 depositata il 4 maggio 2026 – Se le parti nelle procedure di conciliazione di cui all’art. 412-quater, c.p.c., non pattuiscono alcun compenso per gli arbitri, e il lodo, di conseguenza, non statuisce sulle spese di lite ricomprendevi come voce i primi, il criterio guida non è quello della esclusività, per il quale ciascuna parte paga per sé il proprio arbitro, ergendo a sistema una regola valida solo all’interno del procedimento (art. 412-quater, comma undicesimo, c.p.c.), ma che il compenso degli arbitri, anche di parte, in ragione del mandato collettivo da cui origina, vede con la determinazione del “quantum” a cura del giudice, anche l’affermazione della solidarietà passiva dei committenti, ciascuno dei quali risponde per l’intero ex art. 814, primo comma, c.p.c.

Se le parti nelle procedure di conciliazione di cui all’art. 412-quater, c.p.c., non pattuiscono alcun compenso per gli arbitri, e il lodo, di conseguenza, non statuisce sulle spese di lite ricomprendevi come voce i primi, il criterio guida non è quello della esclusività, per il quale ciascuna parte paga per sé il proprio arbitro, ergendo a sistema una regola valida solo all’interno del procedimento (art. 412-quater, comma undicesimo, c.p.c.), ma che il compenso degli arbitri, anche di parte, in ragione del mandato collettivo da cui origina, vede con la determinazione del “quantum” a cura del giudice, anche l’affermazione della solidarietà passiva dei committenti, ciascuno dei quali risponde per l’intero ex art. 814, primo comma, c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione Unite, sentenza n. 40543 depositata il 17 dicembre 2021 – In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell’atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente

In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art.60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, decima sezione, causa C‑155/25 sentenza depositata il 13 maggio 2026 – Non avendo previsto misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato in relazione al personale amministrativo, tecnico e ausiliario supplente impiegato presso le istituzioni scolastiche statali, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

Non avendo previsto misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato in relazione al personale amministrativo, tecnico e ausiliario supplente impiegato presso le istituzioni scolastiche statali, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi ad essa incombenti in virtù della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 12913 depositata il 6 maggio 2026 – In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta, sentenza n. 5361 depositata il 23 marzo 2026 – L’equivalenza economica di cui all’ art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, si fonda sul confronto tra sistemi retributivi collettivi, aventi carattere generale e astratto, non su trattamenti economici “fattuali”, cioè effettivamente applicati ai singoli lavoratori

L’equivalenza economica di cui all’ art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, si fonda sul confronto tra sistemi retributivi collettivi, aventi carattere generale e astratto, non su trattamenti economici “fattuali”, cioè effettivamente applicati ai singoli lavoratori

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 8130 depositata il 27 marzo 2025 – In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 5416 depositata l’ 11 marzo 2026 – L’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 (t.u.i.r.) e dei loro soci -alla quale consegue l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi- comporta che il ricorso tributario avanzato, anche contro un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia l’una sia gli altri, salvo il caso in cui vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti

L’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 (t.u.i.r.) e dei loro soci -alla quale consegue l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi- comporta che il ricorso tributario avanzato, anche contro un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia l’una sia gli altri, salvo il caso in cui vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 26635 depositata il 18 dicembre 2009 – La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano state disattese. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all’impugnazione dell’atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente

La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano state disattese. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente

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