GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 28900 depositata l’ 11 novembre 2024 – In materia di divieti a tutela della concorrenza nell’ordinamento comunitario, la sussistenza delle condizioni per l’esenzione degli aiuti di Stato d’importanza minore (“de minimis”) deve essere provata dal beneficiario con riguardo non al singolo aiuto, ma al periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto “de minimis”

In materia di divieti a tutela della concorrenza nell'ordinamento comunitario, la sussistenza delle condizioni per l'esenzione degli aiuti di Stato d'importanza minore ("de minimis") deve essere provata dal beneficiario con riguardo non al singolo aiuto, ma al periodo di tre anni, decorrente dal momento del primo aiuto, comprendendo ogni altro aiuto pubblico accordato quale aiuto "de minimis"

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. 7, sentenza depositata il 28 novembre 2024, nella causa C‑622/23 – L’importo contrattualmente dovuto in seguito alla risoluzione, da parte del beneficiario di una prestazione di servizi, di un contratto validamente concluso avente ad oggetto la fornitura di tale prestazione di servizi, soggetta all’IVA, che il prestatore aveva iniziato a fornire e che era disposto a completare, deve essere considerato come costituente il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi della direttiva IVA

L’importo contrattualmente dovuto in seguito alla risoluzione, da parte del beneficiario di una prestazione di servizi, di un contratto validamente concluso avente ad oggetto la fornitura di tale prestazione di servizi, soggetta all’IVA, che il prestatore aveva iniziato a fornire e che era disposto a completare, deve essere considerato come costituente il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi della direttiva IVA

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. 4, sentenza depositata il 21 novembre 2024, nella causa C-297/23 – Affinché possa parlarsi di un comportamento abusivo, da un insieme di elementi oggettivi, deve risultare che le operazioni di cui trattasi hanno come scopo essenziale l’ottenimento di un vantaggio fiscale. Il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio, quale risulta dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali, affinché la violazione del diritto di essere ascoltato possa comportare l’annullamento dell’atto in questione, deve sussistere la possibilità che il procedimento amministrativo avrebbe potuto portare ad un risultato diverso

Affinché possa parlarsi di un comportamento abusivo, da un insieme di elementi oggettivi, deve risultare che le operazioni di cui trattasi hanno come scopo essenziale l’ottenimento di un vantaggio fiscale. Il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio, quale risulta dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali, affinché la violazione del diritto di essere ascoltato possa comportare l’annullamento dell’atto in questione, deve sussistere la possibilità che il procedimento amministrativo avrebbe potuto portare ad un risultato diverso

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29110 depositata il 12 novembre 2024 – In tema di responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell’attività lavorativa per esposizione all’amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l’esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell’attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie

In tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29751 depositata il 19 novembre 2024 – Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ed è rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione

Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ed è rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29397 depositata il 14 novembre 2024 – Nell’ipotesi di demansionamento, il danno non patrimoniale è risarcibile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza del comportamento lesivo (pure in mancanza di intenti discriminatori o persecutori idonei a qualificarlo come mobbing), alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale del dipendente, nonché all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del lavoratore

Nell’ipotesi di demansionamento, il danno non patrimoniale è risarcibile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza del comportamento lesivo (pure in mancanza di intenti discriminatori o persecutori idonei a qualificarlo come mobbing), alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale del dipendente, nonché all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28811 depositata l’ 8 novembre 2024 – Il D.Lgs. 509/94 non ha attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse il connotato di regolamenti di delegificazione di cui alla L.400/88, per cui non è loro consentito di sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali o di derogare a disposizioni collocate a livello primario; è stato ivi richiamato anche il tema dell’equilibrio di bilancio delle gestioni previdenziali in un termine non inferiore a quindici anni, del rispetto del principio del pro rata e dei tipi di provvedimento adottabili dopo le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria del 2007 con la precisazione che esula dal novero dei provvedimenti adottabili (inizialmente limitati alla variazione di aliquote contributive e riparametrazione dei coefficienti di rendimento, cd. numerus clausus) ed è incompatibile con il rispetto del principio del pro rata qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati

Il D.Lgs. 509/94 non ha attribuito agli emanandi regolamenti delle Casse il connotato di regolamenti di delegificazione di cui alla L.400/88, per cui non è loro consentito di sostituire, in materie non coperte da riserva assoluta di legge, preesistenti disposizioni legislative statali o di derogare a disposizioni collocate a livello primario; è stato ivi richiamato anche il tema dell’equilibrio di bilancio delle gestioni previdenziali in un termine non inferiore a quindici anni, del rispetto del principio del pro rata e dei tipi di provvedimento adottabili dopo le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria del 2007 con la precisazione che esula dal novero dei provvedimenti adottabili (inizialmente limitati alla variazione di aliquote contributive e riparametrazione dei coefficienti di rendimento, cd. numerus clausus) ed è incompatibile con il rispetto del principio del pro rata qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29113 depositata il 12 novembre 2024 – E’ possibile beneficiare dell’incremento contributivo dovuto ai periodi di esposizione qualificata all’amianto solo per colmare eventuali scoperture per consentire il raggiungimento del tetto massimo delle 2080 settimane contributive ma non per sostituire periodi contributivi meno favorevoli

E' possibile beneficiare dell’incremento contributivo dovuto ai periodi di esposizione qualificata all’amianto solo per colmare eventuali scoperture per consentire il raggiungimento del tetto massimo delle 2080 settimane contributive ma non per sostituire periodi contributivi meno favorevoli

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