GIURISPRUDENZA – MASSIME

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 23858 depositata il 5 settembre 2024 – Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, può configurare la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio

Lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, può configurare la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23996 depositata il 6 settembre 2024 – L’Inps debba dimostrare l’ammontare complessivo delle somme corrisposte ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro; spetta, poi, al datore di lavoro provare l’ammontare delle somme sottratte alla regola generale, dimostrando le trasferte effettuate e l’ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno

L’Inps debba dimostrare l’ammontare complessivo delle somme corrisposte ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro; spetta, poi, al datore di lavoro provare l’ammontare delle somme sottratte alla regola generale, dimostrando le trasferte effettuate e l’ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23993 depositata il 6 settembre 2024 – Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23976 depositata il 6 settembre 2024 – Laddove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronunzia – sia che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, sia che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso della impugnazione

Laddove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - sia che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, sia che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso della impugnazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23599 depositata il 3 settembre 2024 – Nel processo tributario, nell’ipotesi di ricorso contro l’avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l’atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l’oggetto del giudizio

Nel processo tributario, nell'ipotesi di ricorso contro l'avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l'atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l'oggetto del giudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23575 depositata il 3 settembre 2024 – Il procedimento notificatorio, seppur diversamente disciplinato a seconda della reperibilità o meno del destinatario della notificazione, deve comunque poter concludersi positivamente, e la spedizione della raccomandata informativa, contenente l’avviso di deposito dell’atto da notificare e non recapitato per irreperibilità del soggetto destinatario, non deve necessariamente essere consegnato nelle mani del destinatario della notificazione, essendo sufficiente che, in caso di prolungata irreperibilità di quest’ultimo, essa risulti dalla relata di notifica dell’agente postale

Il procedimento notificatorio, seppur diversamente disciplinato a seconda della reperibilità o meno del destinatario della notificazione, deve comunque poter concludersi positivamente, e la spedizione della raccomandata informativa, contenente l'avviso di deposito dell'atto da notificare e non recapitato per irreperibilità del soggetto destinatario, non deve necessariamente essere consegnato nelle mani del destinatario della notificazione, essendo sufficiente che, in caso di prolungata irreperibilità di quest'ultimo, essa risulti dalla relata di notifica dell'agente postale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24018 depositata il 6 settembre 2024 – In tema di ragionevolezza, proporzionalità e sostenibilità del contributo non possono prescindere dalla inderogabile riserva di legge di matrice costituzionale e dalla finalità di equilibrio di bilancio a lungo termine che deve essere assicurata per un termine di 15 anni previsti ex art. 3 co.12 L.335/95 ampliato ai 30 anni previsti dall’art. 1 co. 736 L.296/06, fino ai 50 anni previsti dall’art. 24 D.L. 201/2011; ma il contributo applicato dalla Cassa, prorogato per due periodi quinquennali consecutivi, si configura come una prestazione autonoma, non già come correttivo del trattamento pensionistico

In tema di ragionevolezza, proporzionalità e sostenibilità del contributo non possono prescindere dalla inderogabile riserva di legge di matrice costituzionale e dalla finalità di equilibrio di bilancio a lungo termine che deve essere assicurata per un termine di 15 anni previsti ex art. 3 co.12 L.335/95 ampliato ai 30 anni previsti dall’art. 1 co. 736 L.296/06, fino ai 50 anni previsti dall’art. 24 D.L. 201/2011; ma il contributo applicato dalla Cassa, prorogato per due periodi quinquennali consecutivi, si configura come una prestazione autonoma, non già come correttivo del trattamento pensionistico

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23696 depositata il 4 settembre 2024 – Il fondamento del giudicato sostanziale, regolato dall’art. 2909 cod.civ., che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo ius superveniens che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore

Il fondamento del giudicato sostanziale, regolato dall'art. 2909 cod.civ., che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo ius superveniens che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore

Torna in cima