GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23467 depositata il 2 settembre 2024 – Per il diritto del lavoratore di ottenere dall’Inps, in caso d’insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2 è necessario, innanzi tutto, che sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro oltre all’insolvenza del datore di lavoro

Per il diritto del lavoratore di ottenere dall'Inps, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2 è necessario, innanzi tutto, che sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro oltre all'insolvenza del datore di lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 23031 depositata il 22 agosto 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici

In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 23747 depositata il 4 settembre 2024  – In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l’assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, atteso che l’art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone a carico del datore di lavoro l’onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l’illecito disciplinare contestato

In materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, atteso che l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23303 depositata il 28 agosto 2024 – In tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) postula che l’accertamento in fatto operato dal Giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del Giudice di merito

In tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) postula che l'accertamento in fatto operato dal Giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del Giudice di merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23288 depositata il 28 agosto 2024 – I proventi derivanti da reato devono essere assoggettati a tassazione anche se in capo all’autore dell’illecito sussisteva l’intenzione di non trattenere per sé le ricchezze percepite, ma di riversarle a terzi

I proventi derivanti da reato devono essere assoggettati a tassazione anche se in capo all'autore dell'illecito sussisteva l'intenzione di non trattenere per sé le ricchezze percepite, ma di riversarle a terzi

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sezione n. 6, del Lazio sentenza n. 3166 depositata il 13 maggio 2024 – La rinuncia dei soci a un finanziamento erogato alla società non genera una sopravvenienza attiva, ma consiste in un apporto di capitale atipico da parte del socio. Tale rinuncia genera, quindi, solo un movimento di natura patrimoniale, da debito della società ad aumento del capitale sociale, senza generare alcun reddito tassabile per la società.

La rinuncia dei soci a un finanziamento erogato alla società non genera una sopravvenienza attiva, ma consiste in un apporto di capitale atipico da parte del socio. Tale rinuncia genera, quindi, solo un movimento di natura patrimoniale, da debito della società ad aumento del capitale sociale, senza generare alcun reddito tassabile per la società.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23309 depositata il 29 agosto 2024 – Finanziamenti in contanti effettuati da soci quantificati ex art. 85 del D.P.R. n.917/86 ricavi non contabilizzati

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23309 depositata il 29 agosto 2024 Tributi - Avviso di accertamento - IVA, IRES e IRAP - Finanziamenti in contanti effettuati da soci quantificati ex art. 85 del D.P.R. n.917/86 ricavi non contabilizzati - Definizione agevolata dei carichi pendenti - Rigetto Rilevato che 1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23284 depositata il 28 agosto 2024 – La definizione agevolata sopravvenuta della vicenda sostanziale si risolve nel rendere inutile il prosieguo del processo e tale inutilità discende direttamente dalla volontà di legge per cui va dichiarata quindi l’estinzione del giudizio rimanendo per legge le spese correlative a carico delle parti

La definizione agevolata sopravvenuta della vicenda sostanziale si risolve nel rendere inutile il prosieguo del processo e tale inutilità discende direttamente dalla volontà di legge per cui va dichiarata quindi l'estinzione del giudizio rimanendo per legge le spese correlative a carico delle parti

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