GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24900 depositata il 9 settembre 2025 – Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ. che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati; se, invece – come nella fattispecie in esame – la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 cit.

Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ. che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati; se, invece - come nella fattispecie in esame - la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 cit.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24676 depositata il 6 settembre 2025 – Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest’ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell’entrata in vigore o dell’applicazione di un altro contratto collettivo

Dopo il trasferimento, il cessionario mantiene le condizioni di lavoro convenute mediante contratto collettivo nei termini previsti da quest'ultimo per il cedente fino alla data della risoluzione o della scadenza del contratto collettivo o dell'entrata in vigore o dell'applicazione di un altro contratto collettivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24897 depositata il 9 settembre 2025 – In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al citato D.P.R. n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17

In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al citato D.P.R. n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24657 depositata il 5 settembre 2025 – Nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte e non ad atti diversi del procedimento amministrativo di tal chè «dal dies a quo individuabile ai sensi del comma 6 dell’art. 47 cit. si devono calcolare soltanto l’anno -per le prestazioni temporanee – o i tre anni -per i trattamenti pensionistici- della decadenza vera e propria

Nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte e non ad atti diversi del procedimento amministrativo di tal chè «dal dies a quo individuabile ai sensi del comma 6 dell’art. 47 cit. si devono calcolare soltanto l’anno -per le prestazioni temporanee – o i tre anni -per i trattamenti pensionistici- della decadenza vera e propria

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 24922 depositata il 9 settembre 2025 – In materia di permessi ex lege n. 104 del 1992, in relazione ai quali, per pacifica giurisprudenza di legittimità, può costituire giusta causa di licenziamento l’utilizzo, da parte del lavoratore, dei permessi in attività diverse dall’assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso

In materia di permessi ex lege n. 104 del 1992, in relazione ai quali, per pacifica giurisprudenza di legittimità, può costituire giusta causa di licenziamento l'utilizzo, da parte del lavoratore, dei permessi in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso

CORTE DI CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24212 depositata il 29 agosto 2025 – Si configura trasferimento di azienda in tutti i casi in cui, ferma restando l’organizzazione del complesso dei beni destinati all’esercizio dell’attività economica, ne muta il titolare in virtù di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l’imprenditore uscente e quello subentrante nella gestione; sicché il trasferimento di azienda è realizzabile, sempre che si abbia un passaggio dei beni di non trascurabile entità, anche in due fasi per effetto dell’intermediazione di un terzo

Si configura trasferimento di azienda in tutti i casi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica, ne muta il titolare in virtù di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello subentrante nella gestione; sicché il trasferimento di azienda è realizzabile, sempre che si abbia un passaggio dei beni di non trascurabile entità, anche in due fasi per effetto dell'intermediazione di un terzo

Torna in cima