GIURISPRUDENZA – MASSIME

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione 5, sentenza n. 21 depositata il 10 gennaio 2025 – L’errore di revocazione si distingue nettamente dall’errore di giudizio, che deriva da una valutazione soggettiva e discutibile dei fatti o del diritto e che, pertanto, non rientra nell’ambito della revocazione. La revocazione non può essere utilizzata per contestare l’apprezzamento del giudice sulla base di elementi soggettivi o interpretativi, ma solo per correggere errori materiali che abbiano inciso in modo determinante sul dispositivo della sentenza, senza che il fatto erroneamente percepito sia stato oggetto di controversia decisa dal giudice

L'errore di revocazione si distingue nettamente dall'errore di giudizio, che deriva da una valutazione soggettiva e discutibile dei fatti o del diritto e che, pertanto, non rientra nell'ambito della revocazione. La revocazione non può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento del giudice sulla base di elementi soggettivi o interpretativi, ma solo per correggere errori materiali che abbiano inciso in modo determinante sul dispositivo della sentenza, senza che il fatto erroneamente percepito sia stato oggetto di controversia decisa dal giudice

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, sezione 11, sentenza n. 169 depositata il 7 gennaio 2025 – L’amministratore di una società a responsabilità limitata, pur essendo stato riconosciuto come prestanome, è comunque tenuto solidalmente agli obblighi tributari ai sensi dell’art. 98, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, essendo l’approvazione del bilancio e la dichiarazione dei redditi atti propri dell’amministratore

L’amministratore di una società a responsabilità limitata, pur essendo stato riconosciuto come prestanome, è comunque tenuto solidalmente agli obblighi tributari ai sensi dell’art. 98, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, essendo l'approvazione del bilancio e la dichiarazione dei redditi atti propri dell'amministratore

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 3, sentenza n. 63 depositata il 7 gennaio 2025 – La mancata presentazione della dichiarazione non preclude al contribuente la dimostrazione delle operazioni poste in essere e dei costi sostenuti. Per cui il contribuente è legittimato a chiedere il riconoscimento dei maggiori costi inerenti ai ricavi, come analiticamente quantificabili per effetto della produzione documentale, se così non fosse si assoggetterebbe ad imposta, come reddito d’impresa, il profitto lordo anziché quello netto, in aperto contrasto con il parametro costituzionale della “capacità contributiva” di cui all’art. 53 della Costituzione

La mancata presentazione della dichiarazione non preclude al contribuente la dimostrazione delle operazioni poste in essere e dei costi sostenuti. Per cui il contribuente è legittimato a chiedere il riconoscimento dei maggiori costi inerenti ai ricavi, come analiticamente quantificabili per effetto della produzione documentale, se così non fosse si assoggetterebbe ad imposta, come reddito d'impresa, il profitto lordo anziché quello netto, in aperto contrasto con il parametro costituzionale della "capacità contributiva" di cui all'art. 53 della Costituzione

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 4, sentenza n. 10 depositata il 3 gennaio 2025 – In tema di IMU, la modificazione in diminuzione dell’accertamento originario non integra una pretesa tributaria “nuova” e, perciò, non richiede necessariamente l’emanazione di un atto impositivo integralmente sostitutivo del precedente

In tema di IMU, la modificazione in diminuzione dell’accertamento originario non integra una pretesa tributaria “nuova” e, perciò, non richiede necessariamente l’emanazione di un atto impositivo integralmente sostitutivo del precedente

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 24998 depositata l’ 11 settembre 2025 – La cessione d’azienda da parte della curatela fallimentare, anche se a seguito di transazione o mediante procedura di cui si contesti l’insufficiente grado di competitività, ricade nel perimetro applicativo dell’art. 105, comma 4, l. fall., il quale prevede l’effetto purgativo dei debiti pregressi a tutela dell’affidamento dei terzi e al fine di favorire l’appetibilità di aziende indebitate

La cessione d'azienda da parte della curatela fallimentare, anche se a seguito di transazione o mediante procedura di cui si contesti l'insufficiente grado di competitività, ricade nel perimetro applicativo dell'art. 105, comma 4, l. fall., il quale prevede l'effetto purgativo dei debiti pregressi a tutela dell'affidamento dei terzi e al fine di favorire l'appetibilità di aziende indebitate

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24975 depositata il 10 settembre 2025 – Ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pur in assenza di attività lavorativa, occorre un atto di costituzione in mora successivo all’ordine giudiziale di ripristino del rapporto

Ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pur in assenza di attività lavorativa, occorre un atto di costituzione in mora successivo all’ordine giudiziale di ripristino del rapporto

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24940 depositata il 10 settembre 2025 – In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali

In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali

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