GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21765 depositata il 29 luglio 2025 – Per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente

Per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21757 depositata il 29 luglio 2025 – Liquidazione delle spese sulla base dei parametri sia medi che minimi previsti dal D.M. 55/2014, art. 15 D.Lgs. 546/1992, art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Liquidazione delle spese sulla base dei parametri sia medi che minimi previsti dal D.M. 55/2014, art. 15 D.Lgs. 546/1992, art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 20822 depositata il 23 luglio 2025 – In tema di comportamenti datoriali discriminatori, pur riconoscendo un’attenuazione del regime probatorio ordinario in favore della parte ricorrente, addossa comunque a quest’ultima l’onere di dimostrare una ingiustificata differenza di trattamento o anche solo una posizione di particolare svantaggio dovute al fattore di rischio tipizzato dalla legge in termini tali da integrare una presunzione di discriminazione

In tema di comportamenti datoriali discriminatori, pur riconoscendo un'attenuazione del regime probatorio ordinario in favore della parte ricorrente, addossa comunque a quest’ultima l’onere di dimostrare una ingiustificata differenza di trattamento o anche solo una posizione di particolare svantaggio dovute al fattore di rischio tipizzato dalla legge in termini tali da integrare una presunzione di discriminazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 20527 depositata il 21 luglio 2025 – La domanda amministrativa che costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziaria deve essere rivolta ad ottenere la stessa prestazione richiesta in giudizio, con la conseguenza che l’improponibilità non può essere evitata allorché la domanda riguardi una prestazione diversa, ancorché “compatibile” con la prestazione poi richiesta in sede giudiziaria

La domanda amministrativa che costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziaria deve essere rivolta ad ottenere la stessa prestazione richiesta in giudizio, con la conseguenza che l'improponibilità non può essere evitata allorché la domanda riguardi una prestazione diversa, ancorché "compatibile" con la prestazione poi richiesta in sede giudiziaria

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21088 depositata il 24 luglio 2025 – Il collegamento economico-funzionale fra imprese non comporta automaticamente il venir meno dell’autonomia dei singoli soggetti dotati di personalità giuridica distinta, ma occorre dimostrare l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte di più aziende, che siano espressione di un unico centro decisionale e, cioè, di un’unica sottostante organizzazione di impresa

Il collegamento economico-funzionale fra imprese non comporta automaticamente il venir meno dell’autonomia dei singoli soggetti dotati di personalità giuridica distinta, ma occorre dimostrare l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte di più aziende, che siano espressione di un unico centro decisionale e, cioè, di un’unica sottostante organizzazione di impresa

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 21021 depositata il 24 luglio 2025 – L’incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali produttive di effetti giuridici distinti e l’incorporazione in documenti diversi di più dichiarazioni negoziali costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che subiscono l’applicazione dell’imposta di registro sul loro atto o sui loro atti in base alla natura degli effetti derivanti da ciascuno dei negozi documentati, trovando a tal fine applicazione l’art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'incorporazione in un solo documento di più dichiarazioni negoziali produttive di effetti giuridici distinti e l'incorporazione in documenti diversi di più dichiarazioni negoziali costituiscono tecniche operative alternative per i contribuenti, che subiscono l'applicazione dell'imposta di registro sul loro atto o sui loro atti in base alla natura degli effetti derivanti da ciascuno dei negozi documentati, trovando a tal fine applicazione l'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20537 depositata il 21 luglio 2025 – Il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa

Il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21032 depositata il 24 luglio 2025 – In tema di imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria ex art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, un provvedimento è imponibile anche ove sia ancora suscettibile di impugnazione o sia stato impugnato, ma non anche nel caso in cui sia stato già riformato o annullato con conseguente venir meno del presupposto impositivo

In tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria ex art. 37 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, un provvedimento è imponibile anche ove sia ancora suscettibile di impugnazione o sia stato impugnato, ma non anche nel caso in cui sia stato già riformato o annullato con conseguente venir meno del presupposto impositivo

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