PENALE – GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7860 depositata il 4 marzo 2022 – In tema di misure cautelari reali, la pronuncia in appello di una sentenza non irrevocabile di assoluzione, che riformi una precedente sentenza di condanna, determina l’immediata perdita di efficacia del sequestro preventivo finalizzato alla confisca a condizione che il bene in sequestro non sia soggetto a confisca obbligatoria ai sensi dell’art.240, comma secondo, n. 2 cod. proc. pen.

In tema di misure cautelari reali, la pronuncia in appello di una sentenza non irrevocabile di assoluzione, che riformi una precedente sentenza di condanna, determina l'immediata perdita di efficacia del sequestro preventivo finalizzato alla confisca a condizione che il bene in sequestro non sia soggetto a confisca obbligatoria ai sensi dell'art.240, comma secondo, n. 2 cod. proc. pen.

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 8611 depositata il 15 marzo 2022 – Il reato deve ritenersi già perfezionato, in prima battuta, nel momento e nel mese in cui l’importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell’anno considerato, superi l’importo di euro 10.000,00 senza che, peraltro, attesa, come si è detto la necessaria connessione con il periodo temporale dell’anno, le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno sino al mese finale di dicembre possano “aprire” un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, ad un ulteriore reato. Tali omissioni, infatti, contribuiscono ad accentuare la lesione inferta al bene giuridico per effetto del già verificatosi superamento dell’importo di legge sicché, da un lato, non possono semplicemente atteggiarsi quale post factum penalmente irrilevante e, dall’altro, approfondendo il disvalore già emerso non possono segnare in corrispondenza di ogni ulteriore mensilità non versata, un ulteriore autonomo momento di disvalore

Il reato deve ritenersi già perfezionato, in prima battuta, nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, superi l'importo di euro 10.000,00 senza che, peraltro, attesa, come si è detto la necessaria connessione con il periodo temporale dell'anno, le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno sino al mese finale di dicembre possano "aprire" un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, ad un ulteriore reato. Tali omissioni, infatti, contribuiscono ad accentuare la lesione inferta al bene giuridico per effetto del già verificatosi superamento dell'importo di legge sicché, da un lato, non possono semplicemente atteggiarsi quale post factum penalmente irrilevante e, dall'altro, approfondendo il disvalore già emerso non possono segnare in corrispondenza di ogni ulteriore mensilità non versata, un ulteriore autonomo momento di disvalore

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 marzo 2022, n. 8952 – Non viola il divieto di “reformatio in peius” la sentenza del giudice d’appello quando riduce la pena detentiva inflitta in primo grado ed aumenta quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest’ultima ai sensi dell’art. 135 cod. pen., l’entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado

Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza del giudice d'appello quando riduce la pena detentiva inflitta in primo grado ed aumenta quella pecuniaria se, operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen., l'entità finale della pena non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 8617 depositata il 15 marzo 2022 – Ai fini dell’estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro il legislatore non ha prescritto che il verbale di ammissione al pagamento della sanzione amministrativa sia formalmente notificato al contravventore, per cui è sufficiente qualsiasi modalità idonea a comunicare il contenuto dell’atto, rimanendo a carico del destinatario l’onere di dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nella impossibilità di acquisirne la conoscenza

Ai fini dell'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro il legislatore non ha prescritto che il verbale di ammissione al pagamento della sanzione amministrativa sia formalmente notificato al contravventore, per cui è sufficiente qualsiasi modalità idonea a comunicare il contenuto dell'atto, rimanendo a carico del destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nella impossibilità di acquisirne la conoscenza

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7268 depositata il 10 marzo 2022 – Per per integrare il reato di sfruttamento del lavoro lo stato di bisogno, non si identifica con uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo e, cioè una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima, inducendola ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose, ma occorre l’abuso della condizione esistenziale della persona, che non coincide solo con la sua conoscenza, ma proprio con il vantaggio che da quella volontariamente si trae

Per per integrare il reato di sfruttamento del lavoro lo stato di bisogno, non si identifica con uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo e, cioè una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima, inducendola ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose, ma occorre l'abuso della condizione esistenziale della persona, che non coincide solo con la sua conoscenza, ma proprio con il vantaggio che da quella volontariamente si trae

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 8235 depositata il 9 marzo 2022 – Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede deve essere non solo concreto, cioè fondato su elementi reali e non ipotetici, ma anche attuale, nel senso che deve potersi formulare una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale

Il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede deve essere non solo concreto, cioè fondato su elementi reali e non ipotetici, ma anche attuale, nel senso che deve potersi formulare una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale,  sentenza n. 7900 depositata il 4 marzo 2022 – La motivazione in ordine alla insufficienza di tali documenti, in quanto relativi a meri adempimenti di carattere amministrativo, risulta, poi, insufficiente, essendo priva della necessaria analisi di tali documenti e delle ragioni per le quali da essi non potrebbe trarsi la prova della ingerenza

La motivazione in ordine alla insufficienza di tali documenti, in quanto relativi a meri adempimenti di carattere amministrativo, risulta, poi, insufficiente, essendo priva della necessaria analisi di tali documenti e delle ragioni per le quali da essi non potrebbe trarsi la prova della ingerenza

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7093 depositata il 1° marzo 2022 – In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all’interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata

In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata

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