TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19799 depositata il 17 luglio 2024 – L’opzione del regime di IVA per cassa di cui all’art. 32-bis D.L. n. 83/2012 può desumersi dal comportamento concludente del contribuente, alla luce delle modalità di tenuta delle scritture contabili; va, tuttavia, esclusa l’esistenza di un comportamento concludente in tal senso, ove il contribuente abbia contemporaneamente assoggettato, per un periodo di imposta, le operazioni sia al regime IVA per competenza, sia a quello per cassa, salve le operazioni assoggettate a uno specifico regime a termini dell’art. 6 D.P.R. n. 633/1972

L'opzione del regime di IVA per cassa di cui all'art. 32-bis D.L. n. 83/2012 può desumersi dal comportamento concludente del contribuente, alla luce delle modalità di tenuta delle scritture contabili; va, tuttavia, esclusa l'esistenza di un comportamento concludente in tal senso, ove il contribuente abbia contemporaneamente assoggettato, per un periodo di imposta, le operazioni sia al regime IVA per competenza, sia a quello per cassa, salve le operazioni assoggettate a uno specifico regime a termini dell'art. 6 D.P.R. n. 633/1972

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 20697 depositata il 25 luglio 2024 – L’art. 9 del decreto legislativo 472 del 1997 è norma compatibile con l’art. 7 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazione, dalla legge n. 326 del 2003, con la conseguenza che è configurabile, nella sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, il concorso di persone terze nelle violazioni tributarie relative alle società con personalità giuridica e la loro sanzionabilità

L’art. 9 del decreto legislativo 472 del 1997 è norma compatibile con l’art. 7 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazione, dalla legge n. 326 del 2003, con la conseguenza che è configurabile, nella sussistenza di tutti gli elementi costitutivi, il concorso di persone terze nelle violazioni tributarie relative alle società con personalità giuridica e la loro sanzionabilità

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19720 depositata il 17 luglio 2024 – Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali riconosciute alle associazioni sportive dilettantistiche dipende da un inderogabile obbligo di tracciabilità dei pagamenti ricevuti e dei versamenti eseguiti dall’associazione; la condizione per beneficiare del trattamento fiscale favorevole è quella di sottoporre le transazioni economiche superiori all’importo indicato a modalità che ne garantiscano trasparenza e tracciabilità

Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali riconosciute alle associazioni sportive dilettantistiche dipende da un inderogabile obbligo di tracciabilità dei pagamenti ricevuti e dei versamenti eseguiti dall'associazione; la condizione per beneficiare del trattamento fiscale favorevole è quella di sottoporre le transazioni economiche superiori all'importo indicato a modalità che ne garantiscano trasparenza e tracciabilità

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19694 depositata il 17 luglio 2024 – La motivazione é apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione del quadro probatorio

La motivazione é apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione del quadro probatorio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 19736 depositata il 17 luglio 2024 – In tema di contenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale non si censuri l’omesso esame di un fatto decisivo ma si evidenzi solo un’insufficiente motivazione per non avere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedotta in giudizio

In tema di contenzioso tributario, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale non si censuri l'omesso esame di un fatto decisivo ma si evidenzi solo un'insufficiente motivazione per non avere la CTR considerato tutte le circostanze della fattispecie dedotta in giudizio

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 18824 depositata il 10 luglio 2024 – La mancata esibizione di atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento, nella fase amministrativa che abbia preceduto il giudizio, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente, ma la previsione può essere superata dal deposito successivo degli stessi, in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa

La mancata esibizione di atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento, nella fase amministrativa che abbia preceduto il giudizio, impedisce di prenderne in considerazione il contenuto a favore del contribuente, ma la previsione può essere superata dal deposito successivo degli stessi, in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19747 depositata il 17 luglio 2024 – La riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53, D.Lgs. n. 546/1992, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito

La riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53, D.Lgs. n. 546/1992, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell'appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito

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