TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5113 depositata il 27 febbraio 2025 – In tema di motivazione per relationem degli atti d’imposizione tributaria, l’art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza.

In tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5008 del 26 febbraio 2025 – La responsabilità, prevista dall’art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del D.Lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l’asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all’art. 13 del D.M. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva

La responsabilità, prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del D.Lgs. n. 241 del 1997 (ratione temporis applicabile), dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del D.M. n. 164 del 1999, ha una funzione anche punitiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5117 depositata il 27 febbraio 2025 – Nel processo tributario, ai fini dell’assolvimento dell’onere di impugnazione specifica imposto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c., è sufficiente la riproposizione, a supporto dell’appello, delle ragioni inizialmente addotte a fondamento dell’impugnazione dell’atto impositivo ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento, in contrapposizione alle argomentazioni spese dal giudice di primo grado, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza, e comunque ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in termini inequivoci, seppure per implicito, le ragioni di censura

Nel processo tributario, ai fini dell'assolvimento dell'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c., è sufficiente la riproposizione, a supporto dell'appello, delle ragioni inizialmente addotte a fondamento dell'impugnazione dell'atto impositivo ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento, in contrapposizione alle argomentazioni spese dal giudice di primo grado, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza, e comunque ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in termini inequivoci, seppure per implicito, le ragioni di censura

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 3695 depositata il 13 febbraio 2025 – Nel giudizio di revocazione, la sentenza in cui il giudice esamini direttamente il vizio revocatorio, senza pronunciarsi espressamente sull’eccezione di inammissibilità della parte convenuta che contesti l’esistenza di uno dei casi previsti nell’art. 395 c.p.c., non incorre in un vizio di omessa pronuncia, dovendosi ritenere che tale eccezione sia stata implicitamente rigettata, con la conseguenza che la parte soccombente su tale eccezione può ricorrere in cassazione solo prospettando il vizio di violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) o il difetto di motivazione nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Nel giudizio di revocazione, la sentenza in cui il giudice esamini direttamente il vizio revocatorio, senza pronunciarsi espressamente sull'eccezione di inammissibilità della parte convenuta che contesti l'esistenza di uno dei casi previsti nell'art. 395 c.p.c., non incorre in un vizio di omessa pronuncia, dovendosi ritenere che tale eccezione sia stata implicitamente rigettata, con la conseguenza che la parte soccombente su tale eccezione può ricorrere in cassazione solo prospettando il vizio di violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) o il difetto di motivazione nei limiti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 5132 depositata il 27 febbraio 2025 – Ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui all’art. 1 della legge n. 398 del 1991, rileva la qualificazione dell’associazione sportiva dilettantistica quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, a condizione non solo dell’inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nell’ art. 5 del decreto legislativo n. 460 citato (art. III, comma 4 quinquies), ma anche dell’accertamento che va effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione, che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse

Ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 1991, rileva la qualificazione dell'associazione sportiva dilettantistica quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, a condizione non solo dell'inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nell' art. 5 del decreto legislativo n. 460 citato (art. III, comma 4 quinquies), ma anche dell'accertamento che va effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione, che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 4157 depositata il 18 febbraio 2025 – L’articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità … ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle», come quella prevista dal citato art. 30 della l. n. 724/1994.

L’articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità … ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle», come quella prevista dal citato art. 30 della l. n. 724/1994.

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 4151 depositata il 18 febbraio 2025 – L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone»; inoltre, ha stabilito che «L’articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle»

L’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) al soggetto che, nel corso di un determinato periodo d’imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini dell’IVA il cui valore economico non raggiunge la soglia fissata da una normativa nazionale, la quale soglia corrisponde ai ricavi che possono ragionevolmente attendersi dalle attività patrimoniali di cui tale persona dispone»; inoltre, ha stabilito che «L’articolo 167 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale il soggetto passivo è privato del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, a causa dell’importo, considerato insufficiente, delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA effettuate da tale soggetto passivo a valle»

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 6336 depositata il 10 marzo 2025 – La sospensione legale prevista dalla definizione agevolata comporta il cumulo del termine ex art. 327 cod. proc. civ. (se scadente in quell’arco temporale) con quello di sei mesi di cui alla disposizione in esame

La sospensione legale prevista dalla definizione agevolata comporta il cumulo del termine ex art. 327 cod. proc. civ. (se scadente in quell'arco temporale) con quello di sei mesi di cui alla disposizione in esame

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