TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 9681 depositata il 14 aprile 2025 – In tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione

In tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 9696 depositata il 14 aprile 2025 – In tema di rimborso delle imposte sul reddito, gli interessi di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 602 del 1973 – che non presuppongono la mora dell’Amministrazione e mirano a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma di denaro già versata al fisco oggetto di restituzione – maturano, indipendentemente dalla buona o mala fede dell'”accipiens”, al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento (non già della domanda) e fino a quella dell’ordinativo di pagamento

In tema di rimborso delle imposte sul reddito, gli interessi di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 602 del 1973 - che non presuppongono la mora dell'Amministrazione e mirano a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma di denaro già versata al fisco oggetto di restituzione - maturano, indipendentemente dalla buona o mala fede dell'"accipiens", al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento (non già della domanda) e fino a quella dell'ordinativo di pagamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 9266 depositata l’ 8 aprile 2025 – Le sanzioni amministrative, in tema di omesso pagamento del contributo unificato, vanno applicate con riferimento agli artt. 16, comma 1 bis, del T.U.S.G. e 71 del D.P.R. n. 131 del 1986, ciò in ragione della riconosciuta “natura di entrata tributaria erariale del contributo unificato”, ed il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario

Le sanzioni amministrative, in tema di omesso pagamento del contributo unificato, vanno applicate con riferimento agli artt. 16, comma 1 bis, del T.U.S.G. e 71 del D.P.R. n. 131 del 1986, ciò in ragione della riconosciuta "natura di entrata tributaria erariale del contributo unificato", ed il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il servizio giudiziario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 9166 depositata l’ 8 aprile 2025 – In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata

In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 10392 depositata il 21 aprile 2025 – In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 9-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 deve essere riconosciuta solamente ai «fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita» (secondo il tenore letterale del testo legislativo) e non può essere estesa anche ai fabbricati acquistati e ristrutturati (mediante interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del d.P.R. 6 giugno  2001,  n.  380)  per  essere  destinati  dall’impresa acquirente alla vendita, ostandovi la natura eccezionale delle disposizioni legislative in materia di agevolazioni tributarie

In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 9-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 deve essere riconosciuta solamente ai «fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita» (secondo il tenore letterale del testo legislativo) e non può essere estesa anche ai fabbricati acquistati e ristrutturati (mediante interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del d.P.R. 6 giugno  2001,  n.  380)  per  essere  destinati  dall’impresa acquirente alla vendita, ostandovi la natura eccezionale delle disposizioni legislative in materia di agevolazioni tributarie

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 9278 depositata l’ 8 aprile 2025 – L’inosservanza del termine stabilito dall’art. 2, comma 3, del d.P.R 23 marzo 1998, n. 138, per la delimitazione del territorio comunale in microzone, non comporta l’illegittimità della (successiva) revisione parziale del classamento delle unità immobiliari private site all’interno delle microzone stesse in attuazione dell’art. 1 comma 335 della L. n. 311 del 2004

L'inosservanza del termine stabilito dall'art. 2, comma 3, del d.P.R 23 marzo 1998, n. 138, per la delimitazione del territorio comunale in microzone, non comporta l'illegittimità della (successiva) revisione parziale del classamento delle unità immobiliari private site all'interno delle microzone stesse in attuazione dell'art. 1 comma 335 della L. n. 311 del 2004

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 9280 depositata l’ 8 aprile 2025 – In tema di imposta comunale sugli immobili, l’esenzione introdotta dall’art. 1 del D.L. n. 93 del 2008, conv. dalla L. n. 126 del 2008, non si applica al titolare pro quota del diritto di proprietà sull’immobile, nel quale egli ed il suo nucleo familiare non dimorino stabilmente e non vi abbiano la residenza anagrafica

In tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione introdotta dall'art. 1 del D.L. n. 93 del 2008, conv. dalla L. n. 126 del 2008, non si applica al titolare pro quota del diritto di proprietà sull'immobile, nel quale egli ed il suo nucleo familiare non dimorino stabilmente e non vi abbiano la residenza anagrafica

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 10065 depositata il 16 aprile 2025 – In tema di IVA, ove l’Amministrazione finanziaria contesti l’imponibilità di cessioni relative a merci che si ritengano fittiziamente esportate in altro Paese membro della UE, grava sul cedente l’onere di provare l’effettività del trasporto nel territorio dello Stato in cui risiede il cessionario

In tema di IVA, ove l'Amministrazione finanziaria contesti l'imponibilità di cessioni relative a merci che si ritengano fittiziamente esportate in altro Paese membro della UE, grava sul cedente l'onere di provare l'effettività del trasporto nel territorio dello Stato in cui risiede il cessionario

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