CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5131 depositata il 27 febbraio 2025 – In materia tributaria, la rilevanza penale dell’illecito tributario, ai fini del ed. raddoppio dei termini per l’accertamento, come regolato dalla disciplina transitoria prevista dalla legge n. 208 del 2015, applicabile “ratione temporis”, va valutata con riferimento all’epoca in cui è stata commessa la violazione ed è stato effettuato l’accertamento, che coincide con la notifica del processo verbale di constatazione e la conseguente trasmissione della denuncia all’Autorità giudiziaria, essendo questo il momento in cui si conclude la fase di accertamento della condotta di evasione, avente rilevanza penale, non rilevando che, successivamente, a seguito di modifica legislativa, sia venuta meno la soglia di punibilità e conseguentemente l’obbligo di denuncia penale
In materia tributaria, la rilevanza penale dell'illecito tributario, ai fini del ed. raddoppio dei termini per l'accertamento, come regolato dalla disciplina transitoria prevista dalla legge n. 208 del 2015, applicabile "ratione temporis", va valutata con riferimento all'epoca in cui è stata commessa la violazione ed è stato effettuato l'accertamento, che coincide con la notifica del processo verbale di constatazione e la conseguente trasmissione della denuncia all'Autorità giudiziaria, essendo questo il momento in cui si conclude la fase di accertamento della condotta di evasione, avente rilevanza penale, non rilevando che, successivamente, a seguito di modifica legislativa, sia venuta meno la soglia di punibilità e conseguentemente l'obbligo di denuncia penale