TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30792 depositata il 2 dicembre 2024 – Il raddoppio dei termini di accertamento non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti

Il raddoppio dei termini di accertamento non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 449 depositata il 9 gennaio 2025 – Le spese deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, b), t.u.i.r. perché sostenute dal contribuente per l’assistenza specifica di persona afflitta da grave e permanente invalidità o menomazione, rilevante ai sensi dell’articolo 3 della legge 05/02/1992, n. 104, sono le spese necessarie all’assistenza di detto beneficiario perché specificamente dirette a tal fine, senza che a delimitare la deducibilità e il regime di favore previsto dalla norma sia la natura specialistica della assistenza ovvero la particolare qualificazione professionale del soggetto che presta l’assistenza

Le spese deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 1, b), t.u.i.r. perché sostenute dal contribuente per l'assistenza specifica di persona afflitta da grave e permanente invalidità o menomazione, rilevante ai sensi dell'articolo 3 della legge 05/02/1992, n. 104, sono le spese necessarie all'assistenza di detto beneficiario perché specificamente dirette a tal fine, senza che a delimitare la deducibilità e il regime di favore previsto dalla norma sia la natura specialistica della assistenza ovvero la particolare qualificazione professionale del soggetto che presta l'assistenza

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31336 depositata il 6 dicembre 2024 – Le condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione da IMU riguardano gli immobili che devono essere utilizzati da enti non commerciali (medesimo requisito soggettivo); devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate (quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto); le attività tassativamente indicate devono essere svolte con modalità non commerciali (novità)

Le condizioni necessarie per beneficiare dell'esenzione da IMU riguardano gli immobili che devono essere utilizzati da enti non commerciali (medesimo requisito soggettivo); devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate (quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto); le attività tassativamente indicate devono essere svolte con modalità non commerciali (novità)

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31099 depositata il 4 dicembre 2024 – La plusvalenza realizzata in regime di impresa, l’art. 86, comma 2, D.P.R. n. 917/1986, attribuisce rilevanza al costo non ammortizzato del bene ceduto; per cui il corrispettivo versato per l’acquisto del bene costituisce costo deducibile ai fini della determinazione della plusvalenza patrimoniale realizzata con la successiva cessione del bene a titolo oneroso

La plusvalenza realizzata in regime di impresa, l'art. 86, comma 2, D.P.R. n. 917/1986, attribuisce rilevanza al costo non ammortizzato del bene ceduto; per cui il corrispettivo versato per l'acquisto del bene costituisce costo deducibile ai fini della determinazione della plusvalenza patrimoniale realizzata con la successiva cessione del bene a titolo oneroso

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30829 depositata il 2 dicembre 2024 – In tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, 665 comma, L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell’intervento della commissione Ue con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di “impresa comunitaria”, rispetto alla quale rileva esclusivamente lo svolgimento di attività economica volta a fornire beni o servizi, essendo invece irrilevante l’elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell’attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi

In tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, 665 comma, L. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell'intervento della commissione Ue con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di "impresa comunitaria", rispetto alla quale rileva esclusivamente lo svolgimento di attività economica volta a fornire beni o servizi, essendo invece irrilevante l'elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell'attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 31078 depositata il 4 dicembre 2024 – Il principio di continuità dei bilanci va coordinato con quello di autonomia di ciascun periodo di imposta, di talché l’amministrazione finanziaria che contesti una posta passiva iscritta in bilancio (nella specie, rideterminando il valore delle rimanenze iniziali), non è tenuta a rettificare anche la posta dell’esercizio precedente (riguardante l’ammontare delle rimanenze finali), non potendosi onerare quest’ultima, in caso di accertamento relativo all’insussistenza di poste passive di un determinato esercizio, a procedere anche alle rettifiche relative agli anni precedenti

Il principio di continuità dei bilanci va coordinato con quello di autonomia di ciascun periodo di imposta, di talché l'amministrazione finanziaria che contesti una posta passiva iscritta in bilancio (nella specie, rideterminando il valore delle rimanenze iniziali), non è tenuta a rettificare anche la posta dell'esercizio precedente (riguardante l'ammontare delle rimanenze finali), non potendosi onerare quest'ultima, in caso di accertamento relativo all'insussistenza di poste passive di un determinato esercizio, a procedere anche alle rettifiche relative agli anni precedenti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31085 depositata il 4 dicembre 2024 – In caso di istanza di trattazione cui sia allegata la medesima procura speciale già allegata al ricorso per cassazione, questo deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di procura, in quanto il difetto del requisito della “nuova procura speciale” con riferimento all’istanza di trattazione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., essendo l’istanza una conferma necessaria dell’interesse attuale alla decisione del ricorso, in funzione dell’impulso per la sua trattazione in una fase in cui esso sarebbe altrimenti già definito a termini di proposta, riverbera i propri effetti sull’ormai non più sufficiente procura iniziale, togliendole vigore ora per allora

In caso di istanza di trattazione cui sia allegata la medesima procura speciale già allegata al ricorso per cassazione, questo deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di procura, in quanto il difetto del requisito della "nuova procura speciale" con riferimento all'istanza di trattazione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., essendo l'istanza una conferma necessaria dell'interesse attuale alla decisione del ricorso, in funzione dell'impulso per la sua trattazione in una fase in cui esso sarebbe altrimenti già definito a termini di proposta, riverbera i propri effetti sull'ormai non più sufficiente procura iniziale, togliendole vigore ora per allora

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