Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 32255 depositata il 13 dicembre 2024 – In materia di imposte ipotecarie e catastali, ai sensi dell’art. 67 comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo una ricostruzione uniforme sia ai fini delle imposte dirette che indirette, deve escluso che la compravendita di un fabbricato in relazione al quale sia stata stipulata tra il Comune ed il proprietario una convenzione per la sua sopraelevazione possa in conseguenza riqualificarsi come vendita di un’area edificabile, anziché di un fabbricato
In materia di imposte ipotecarie e catastali, ai sensi dell’art. 67 comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo una ricostruzione uniforme sia ai fini delle imposte dirette che indirette, deve escluso che la compravendita di un fabbricato in relazione al quale sia stata stipulata tra il Comune ed il proprietario una convenzione per la sua sopraelevazione possa in conseguenza riqualificarsi come vendita di un’area edificabile, anziché di un fabbricato