TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 32255 depositata il 13 dicembre 2024 – In materia di imposte ipotecarie e catastali, ai sensi dell’art. 67 comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo una ricostruzione uniforme sia ai fini delle imposte dirette che indirette, deve escluso che la compravendita di un fabbricato in relazione al quale sia stata stipulata tra il Comune ed il proprietario una convenzione per la sua sopraelevazione possa in conseguenza riqualificarsi come vendita di un’area edificabile, anziché di un fabbricato

In materia di imposte ipotecarie e catastali, ai sensi dell’art. 67 comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo una ricostruzione uniforme sia ai fini delle imposte dirette che indirette, deve escluso che la compravendita di un fabbricato in relazione al quale sia stata stipulata tra il Comune ed il proprietario una convenzione per la sua sopraelevazione possa in conseguenza riqualificarsi come vendita di un’area edificabile, anziché di un fabbricato

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31104 depositata il 4 dicembre 2024 – I contributi volontari a fini pensionistici, indipendentemente dalla loro indicazione nel CUD al lordo o al netto, erano comunque integralmente deducibili, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 47/2000, che prevede la deducibilità dei contributi sia obbligatori che facoltativi

I contributi volontari a fini pensionistici, indipendentemente dalla loro indicazione nel CUD al lordo o al netto, erano comunque integralmente deducibili, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 47/2000, che prevede la deducibilità dei contributi sia obbligatori che facoltativi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31101 depositata il 4 dicembre 2024 – In tema di IVA (ma i principi valgono per tutte le imposte accettabili mediante la contestazione della veridicità delle fatturazioni) qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili e di strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia

In tema di IVA (ma i principi valgono per tutte le imposte accettabili mediante la contestazione della veridicità delle fatturazioni) qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili e di strumenti che vengono di solito adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31299 depositata il 6 dicembre 2024 – Il “rimborso spese di accesso” previsto dall’art. 35 del D.P.R. n. 271 del 2000, il quale prevede la corresponsione di un “rimborso spese di accesso” alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, rimborso determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle “indennità percepite per le trasferte” di cui all’art. 51 comma 5 Tuir, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro; di conseguenza, il principio di onnicomprensività previsto dall’art. 51 comma 1 Tuir comporta che tale voce, non essendo riconducibile alla previsione di cui all’art. 51 comma 5 cit., debba essere ricompresa tra “le somme a qualunque titolo percepite” in relazione al rapporto di lavoro dipendente, pertanto soggette ad imposizione fiscale

Il "rimborso spese di accesso" previsto dall'art. 35 del D.P.R. n. 271 del 2000, il quale prevede la corresponsione di un "rimborso spese di accesso" alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, rimborso determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle "indennità percepite per le trasferte" di cui all'art. 51 comma 5 Tuir, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell'interesse del datore di lavoro; di conseguenza, il principio di onnicomprensività previsto dall'art. 51 comma 1 Tuir comporta che tale voce, non essendo riconducibile alla previsione di cui all'art. 51 comma 5 cit., debba essere ricompresa tra "le somme a qualunque titolo percepite" in relazione al rapporto di lavoro dipendente, pertanto soggette ad imposizione fiscale

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 30685 depositata il 28 novembre 2024 – Ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell’attività di impresa, potendo la detrazione dell’imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa ovvero funzionale all’iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un’accezione ampia

Ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive occorre accertarne l'effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia tuttavia richiesto il concreto svolgimento dell'attività di impresa, potendo la detrazione dell'imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa ovvero funzionale all'iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un'accezione ampia

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31120 depositata il 4 dicembre 2024 – omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31120 depositata il 4 dicembre 2024 Tributi - Avviso bonario e comunicazione di irregolarità - Integrazione IRPEF su somma corrisposta a causa di verbale di conciliazione - Versamento integrale TFR - Accoglimento Rilevato che 1. L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Frosinone notificava a Ma.Ma. avviso bonario [...]

Torna in cima