TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 27504 depositata il 23 ottobre 2024 – La richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l’oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti

La richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 30833 depositata il 2 dicembre 2024 – Le maggiori imposte pretese dall’erario in seguito ad una riqualificazione degli atti posti in essere dai contribuenti e ad una loro diversa imputazione soggettiva (nel caso di specie, ad una società di fatto) ed oggettiva (nel caso di specie, ad un’attività commerciale esercitata nelle forme di una società di fatto) siano determinate al netto delle imposte già versate dai contribuenti in relazione alla qualificazione giuridica originaria che di quegli atti i contribuenti avevano dato

Le maggiori imposte pretese dall'erario in seguito ad una riqualificazione degli atti posti in essere dai contribuenti e ad una loro diversa imputazione soggettiva (nel caso di specie, ad una società di fatto) ed oggettiva (nel caso di specie, ad un'attività commerciale esercitata nelle forme di una società di fatto) siano determinate al netto delle imposte già versate dai contribuenti in relazione alla qualificazione giuridica originaria che di quegli atti i contribuenti avevano dato

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30827 depositata il 2 dicembre 2024 – In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, giustificato, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, dall’omessa istituzione o dall’irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, l’Amministrazione finanziaria, ai fini della ricostruzione presuntiva dei ricavi non dichiarati, può fare riferimento al margine di ricarico (cd. “mark up”) di altre imprese assunte a campione, sempreché si tratti di imprese omogenee e perciò paragonabili, per specifico settore merceologico, a quella sottoposta a verifica, salva la possibilità di quest’ultima di fornire la prova contraria, che deve essere presa in considerazione dal giudice tributario di merito

In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, giustificato, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, dall'omessa istituzione o dall'irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, l'Amministrazione finanziaria, ai fini della ricostruzione presuntiva dei ricavi non dichiarati, può fare riferimento al margine di ricarico (cd. "mark up") di altre imprese assunte a campione, sempreché si tratti di imprese omogenee e perciò paragonabili, per specifico settore merceologico, a quella sottoposta a verifica, salva la possibilità di quest'ultima di fornire la prova contraria, che deve essere presa in considerazione dal giudice tributario di merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30821 depositata il 2 dicembre 2024 – In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo

In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 32062 depositata il 12 dicembre 2024 – In materia di fermo amministrativo è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l’art. 86 del P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura, salvo la necessaria proporzionalità tra lo strumento di tutela offerto dall’ordinamento al creditore e l’ interesse del debitore che viene conseguentemente sacrificato

In materia di fermo amministrativo è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, dato che l'art. 86 del P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura, salvo la necessaria proporzionalità tra lo strumento di tutela offerto dall'ordinamento al creditore e l' interesse del debitore che viene conseguentemente sacrificato

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n.  24363 depositata l’ 11 settembre 2024 – In assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può quindi scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile

In assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può quindi scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile

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